Rottamazione-quater, l’estinzione del giudizio non richiede il pagamento integrale (Cass. civ. Sez. 5 n. 930 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione cd. rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022, il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione e il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati. L’intervento di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, inserito in sede di conversione dalla legge n. 108/2025, applicabile retroattivamente, chiarisce che l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’agente della riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima rata.
Il Fatto
La società contribuente impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, all’esito di un controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno 2012, aveva recuperato l’Iva non versata e i relativi accessori. Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, investita dell’appello della società, dichiarò invece estinto il giudizio, ritenendo integrati i presupposti per una pronuncia estintiva in ragione del perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie e del versamento degli importi dovuti o, quantomeno, della prima rata. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente applicato la disciplina sulla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, che si perfeziona con il pagamento della prima rata, laddove, invece, la contribuente aveva presentato istanza ai sensi dei commi 231-252, i quali subordinano l’estinzione del giudizio all’integrale pagamento di tutte le rate dovute. Il secondo motivo ripropone la questione sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo.
I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha dato atto dell’intervenuta promulgazione dell’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236, la quale stabilisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata.
La natura interpretativa dell’intervento normativo, ha precisato la Corte, ne impone l’applicazione retroattiva e, quindi, anche al caso di specie, confermando l’orientamento già espresso da Cass. n. 24428/2024, secondo cui l’estinzione del processo non richiede il pagamento dell’intero ammontare dovuto. L’opzione interpretativa prescelta dal legislatore non lascia spazio al diverso indirizzo ermeneutico fatto proprio da Cass. n. 24479/2024, secondo cui l’estinzione sarebbe subordinata all’integrale pagamento del piano rateale.
La sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta immune dalle censure, in quanto, pur avendo erroneamente richiamato la disciplina dei commi 186-205 in luogo di quella dei commi 231-252, è comunque pervenuta a un risultato corretto. La Corte ha valorizzato, inoltre, che alla data di pronuncia della sentenza d’appello l’unica rata scaduta era quella del 15 novembre 2023, sicché la dimostrazione del pagamento della prima rata era sufficiente a integrare la fattispecie estintiva. Il ricorso è stato rigettato, senza pronuncia sulle spese in ragione della mancata attività difensiva della società intimata.
Nota della Redazione
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