Frode carosello e prova presuntiva della consapevolezza del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 6074 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di frode carosello, l’amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio qualora dimostri, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la soggettiva inesistenza delle operazioni e la consapevolezza del contribuente di partecipare al meccanismo fraudolento. A tal fine, non è necessaria la prova di un accordo criminoso, essendo sufficiente che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza esigibile in ragione della qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. La mancata allegazione di una struttura aziendale e l’assenza di rischio nelle operazioni costituiscono forti elementi presuntivi della natura di società “filtro”. Il diritto alla detrazione dell’IVA è, infatti, negato quando il beneficio è invocato fraudolentemente o abusivamente.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società contribuente per l’anno d’imposta 2004, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato la partecipazione della stessa a un meccanismo di frode fiscale, la cd. frode carosello, nel commercio di prodotti di elettronica e telefonia mobile.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato le riprese ai fini delle imposte dirette, confermando la ripresa ai fini IVA. La Commissione Tributaria Regionale, investita degli appelli, rigettava sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sussistenza della frode e la consapevolezza della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, non essendo rilevante la data di notifica del controricorso medesimo.
Nel merito, ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 2729 c.c., lamentando che i giudici di appello avevano basato la decisione su mere illazioni. La Corte ha invece ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato una molteplicità di elementi presuntivi, quali la natura di società “filtro” dell’acquirente, la rivendita in giornata della merce a una società estera conduit, il pagamento anticipato e la mancanza di una struttura aziendale dedicata. Tali elementi, nel loro insieme, erano idonei a fondare la prova della consapevole partecipazione alla frode, non essendo sufficiente la sola contestazione della natura dei corrispettivi, priva di forza per scardinare l’intero impianto argomentativo.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, relativo alla violazione del diritto alla detrazione IVA, richiamando il principio secondo cui tale beneficio non è accordabile quando il contribuente, come nel caso di specie, lo invochi in modo fraudolento o abusivo, essendo dimostrata l’inesistenza dell’operazione.
Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso per un duplice ordine di ragioni: da un lato, per la sussistenza di una doppia conforme di merito; dall’altro, per la non decisività della circostanza dedotta, non essendo necessaria la prova di un accordo criminoso, ma essendo sufficiente che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un sistema evasivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza provvedere sulle spese stante l’inammissibilità del controricorso.
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Nota della Redazione
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