Accertamento sanitario e contumacia INPS nella pensione di inabilità ex legge 335 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 260 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità a proficuo lavoro dei dipendenti pubblici, il requisito sanitario della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio, di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, è accertato dal giudice contabile sulla base del parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, che costituisce l’ultimo elemento utile ai fini della definizione del giudizio. La mancata costituzione dell’INPS, ritualmente notiziato, ne determina la contumacia e, per l’effetto, l’art. 115 c.p.c. rende non contestati i fatti allegati dal ricorrente, che il giudice è vincolato a tenere per esistenti senza necessità di ulteriore prova.

Il Fatto

Una ex dipendente di Poste Italiane, addetta al servizio di portalettere, ha impugnato davanti alla Corte dei conti il provvedimento della Commissione medica Interforze di 2^ grado che, pur dichiarandola non idonea al servizio in modo assoluto, nulla aveva statuito sull’inabilità a proficuo lavoro, presupposto per la pensione di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.

La ricorrente ha allegato di essere affetta da sindrome depressiva reattiva con spunti psicotici e ha chiesto l’accertamento dello stato di inabilità, con declaratoria del diritto alla pensione. Il giudizio è stato più volte rinviato per acquisire documentazione sul rapporto di lavoro e sul tipo di trattamento pensionistico in godimento, fino alla richiesta del parere medico legale. L’INPS non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’INPS, pur regolarmente notiziato dell’atto introduttivo e del provvedimento di fissazione dell’udienza. Nel merito, ha individuato l’oggetto del giudizio nella pensione di inabilità a proficuo lavoro e ha richiamato il testo dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, nonché i requisiti enucleati dalla Circolare INPDAP n. 57 del 24.10.1997: possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente; risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I requisiti contributivo e della risoluzione del rapporto sono stati ritenuti asseverati e ritualmente provati dalla produzione documentale della difesa della ricorrente. Quanto al requisito sanitario, il giudice ha valorizzato il parere del Collegio medico legale, che ha ricostruito il concetto di inabilità assoluta e permanente e ha esaminato il complesso delle patologie, con impatto preponderante della componente psichiatrica.

Il Collegio ha concluso che la ricorrente versava nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa già alla data della domanda amministrativa del 29.07.2013 e della visita collegiale del 30.09.2013. Il giudice ha altresì rilevato che la circostanza secondo cui il trattamento in godimento non era la pensione di inabilità, bensì quello fondato sui contributi maturati, deve ritenersi pacifica per omessa contestazione della difesa dell’INPS contumace, richiamando il principio per cui il fatto non contestato non necessita di prova.

Verificata la sussistenza dei requisiti, la Corte ha dichiarato il diritto alla pensione con decorrenza dalla domanda amministrativa, insieme agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione monetaria, e ha condannato l’INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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