Estinzione società e litisconsorzio necessario di tutti i soci nell’accertamento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22248 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica degli atti impositivi, determina un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione sostanziale e processuale ex art. 110 cod. proc. civ., divenendo parti del giudizio se ritualmente evocati. Nel caso di avviso di accertamento emesso nei confronti di società di persone, l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno solo di essi impone l’integrazione del contraddittorio. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio; la Corte di cassazione deve pertanto annullare le pronunce emesse a contraddittorio non integro e rinviare la causa al primo giudice.
Il Fatto
Un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, ai fini Irap e Iva, viene notificato a un socio accomandante di una società in accomandita semplice, già cancellata dal registro delle imprese, quale successore processuale dell’ente estinto. Il socio impugna l’atto davanti al giudice tributario.
La Commissione tributaria regionale dichiara d’ufficio inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse. Ritiene che l’atto impositivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto ormai estinto e che non costituisca atto impositivo direttamente riferibile al socio, né per responsabilità ultrattiva né per responsabilità diretta. Il socio ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; il secondo censura la compensazione delle spese, in relazione all’art. 91 cod. proc. civ. La Corte individua la questione centrale nella sussistenza della legittimazione sostanziale e ad causam del socio accomandante, sul presupposto pacifico che l’avviso di accertamento è stato notificato al ricorrente dopo l’estinzione della società.
Ricostruendo il quadro giurisprudenziale, la Corte ricorda che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, introdotto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 (Cass. n. 11100 del 2017; Cass. n. 19142 del 2016; Cass. n. 6743 del 2015). Ribadisce poi che la cancellazione, con estinzione anteriore alla notifica dell’atto e all’instaurazione del giudizio, comporta il difetto di capacità processuale dell’ente e di legittimazione del liquidatore, con annullamento senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ.
Sul versante processuale, le Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 hanno precisato che l’estinzione priva la società della capacità di stare in giudizio e determina un evento interruttivo; la legittimazione si trasferisce automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. La legittimazione ad causam del liquidatore resta esclusa, potendo costui essere destinatario solo di un’autonoma azione risarcitoria (Cass. n. 7676 del 2012; Cass. n. 16362 del 2020; Cass. n. 14859 del 2022).
Nella specie, il socio accomandante, evocato in giudizio dopo l’estinzione dell’ente, è correttamente subentrato nella legittimazione processuale. Sussiste tuttavia la violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio dell’altro socio, titolare del 50% delle quote. L’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione automatica dei redditi a ciascun socio rendono la controversia inscindibile e configurabile un caso di litisconsorzio necessario originario; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. Sez. Un. n. 14815 del 2008; Cass. n. 32412 del 2019).
Rilevata in sede di legittimità la violazione, la Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in altra composizione, ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., perché rinnovi il giudizio di merito a contraddittorio integro e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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