Fatturazione soggettivamente inesistente nei rapporti di intermediazione di manodopera (Cass. pen. Sez. 3 n. 1092 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l’utilizzo, nelle dichiarazioni fiscali, di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia relative a prestazioni effettivamente eseguite ma rese da un soggetto diverso da quello indicato in fattura. La nozione di inesistenza soggettiva ricorre, in particolare, quando la società fatturante abbia in realtà svolto, dietro lo schermo di un contratto di appalto di servizi, un’attività di intermediazione illegale di manodopera, non avendo esercitato poteri direttivi e organizzativi sul personale e non avendo assunto il rischio d’impresa. La generica allegazione dell’assenza di consapevolezza della fittizietà soggettiva delle operazioni non scalfisce la motivazione che abbia logicamente desunto il dolo da elementi univoci quali il licenziamento dei dipendenti e la loro riassunzione da parte della società appaltatrice, con invio alle medesime mansioni presso la committente. In tema di inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., la parte che deduce il vizio ha l’onere di indicare specificamente gli atti viziati e di allegarli, nonché di dimostrare l’incidenza della loro eventuale espunzione ai fini della prova di resistenza.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di una società di capitali che gestiva un supermercato, era stato condannato per due contestazioni del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per avere utilizzato nelle dichiarazioni fiscali degli anni d’imposta 2015 e 2016 fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società di servizi con cui aveva stipulato un contratto di appalto per la gestione del servizio di vendita, caricamento scaffali, cassa, sistemazione e deposito.
La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il contratto dissimulasse in realtà una somministrazione di manodopera, atteso che l’appaltatrice si era limitata a riassumere ex dipendenti della committente e a fornirli alla stessa, senza esercitare poteri direttivi né sostenere costi di gestione. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’effettività delle prestazioni, la corretta qualificazione del rapporto come appalto di servizi, l’assenza dell’elemento psicologico e l’inutilizzabilità degli atti acquisiti durante la verifica fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione soggettivamente falsa, quando l’operazione sia stata effettivamente eseguita ma manchi la corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato in fattura e chi ha realmente erogato la prestazione. Richiamando il proprio consolidato indirizzo, ha evidenziato che il reato sussiste anche in tema di intermediazione di manodopera, atteso che l’utilizzo di costi fittizi derivanti da fatture emesse da una società che ha svolto un’attività di interposizione illegale realizza comunque l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Con riguardo al primo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, valorizzando gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata: l’attività oggetto del contratto coincideva con le mansioni tipiche di gestione di un supermercato, l’appaltatrice aveva assunto il personale indicato dalla committente in corrispondenza con la cessazione dei rapporti di lavoro con quest’ultima, e gli accertamenti avevano dimostrato l’assenza di poteri direttivi dell’appaltatrice e la fornitura dei dispositivi antinfortunistici da parte dello stesso committente.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a censurare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con considerazioni astratte sulla differenza tra appalto e somministrazione, senza confrontarsi criticamente con i plurimi indici fattuali dimostrativi dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. Analoga sorte è toccata al terzo motivo, essendo stata ritenuta generica l’allegazione dell’assenza di dolo, disgiunta dal confronto con gli elementi dimostrativi della piena consapevolezza del sistema fraudolento, quali il licenziamento e la riassunzione dei dipendenti e il potere di direzione esercitato su di essi.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha ricordato che l’eventuale violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori dell’attività ispettiva, occorrendo la specifica indicazione degli atti compiuti in violazione delle disposizioni del codice di rito e dei vizi che li affliggono. Grava, inoltre, sulla parte che deduce l’inutilizzabilità l’onere di allegare i documenti e di dimostrare l’incidenza della loro espunzione ai fini della prova di resistenza, requisiti non rispettati nel caso in esame.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso