Il sequestro di dispositivi informatici deve rispettare il principio di proporzionalità (Cass. pen. Sez. 5 n. 17288 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero che intenda accedere al loro contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell’apparecchio quale strumento di comunicazione deve illustrare, al fine di consentire un adeguato controllo di proporzionalità sia nella fase genetica che in quella esecutiva della misura, le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, deve indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato, la perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Tale obbligo di motivazione rigorosa discende dal principio di proporzionalità, desumibile dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dall’art. 5 del Trattato UE e dagli artt. 49 e 52 della Carta di Nizza.
Il Fatto
Un indagato proponeva ricorso per riesame avverso il decreto di sequestro dei suoi telefoni cellulari, emesso dal pubblico ministero nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 479-476, comma 2, 609 e 624-bis cod. pen. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Milano.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, l’indagato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità. A suo dire, il decreto di perquisizione e sequestro non conteneva alcuna indicazione sugli accertamenti da svolgere sulla copia forense, sulle ragioni del sequestro onnicomprensivo, né sulle specifiche informazioni oggetto di ricerca e sui criteri di selezione del materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando le puntuali indicazioni contenute nel provvedimento impugnato e la conformità del decreto di sequestro ai parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
I giudici di legittimità richiamano il principio, consolidato nella giurisprudenza (Sez. 6, n. 17312 del 2024 e Sez. 6, n. 17677 del 2025), secondo cui, per garantire un controllo di proporzionalità, il decreto del pubblico ministero deve motivare sulle ragioni di un sequestro esteso o in alternativa indicare i criteri di selezione del materiale informatico, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale e i tempi della selezione.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato che il decreto del pubblico ministero circoscriveva l’accesso ai dati: l’ispezione informatica doveva essere preceduta dagli avvisi delle facoltà difensive, condotta tramite parole chiave analiticamente indicate e finalizzata alla ricerca di documenti, video e conversazioni costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato.
L’estrazione della copia forense – ha osservato la Corte – è stata disposta solo in un secondo momento, quando, in esito all’ispezione, era emersa una mole ingente di dati. L’accesso al materiale è stato quindi accuratamente circoscritto dal decreto in conformità al principio di proporzionalità che deve presiedere a tali attività.
Per queste ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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