Gravi indizi e obbligo di confronto con la motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 39186 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ha escluso i gravi indizi di colpevolezza è inammissibile quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura degli elementi investigativi. Il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con una ipotesi accusatoria. La gravità indiziaria deve fondarsi su accertamenti concreti, non su congetture circa la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con il divieto di espatrio. All’indagato si contestavano l’interposizione fittizia e il riciclaggio di somme di provenienza illecita, per circa ventisette milioni di euro, attraverso una società estera e il successivo acquisto di un complesso immobiliare.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i gravi indizi. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione di plurimi elementi investigativi e la violazione di legge in ordine all’esclusione della fattispecie di interposizione fittizia.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorrente non si confronta con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che ha escluso la sussistenza dei gravi indizi su tre rilievi convergenti.

Il primo concerne la mancanza di contezza investigativa sulla consistenza del patrimonio illecito accumulato dal genitore dell’indagato, tale da poter generare una liquidità idonea a finanziare l’operazione. Il secondo riguarda l’assenza di accertamenti sulle risorse finanziarie della società estera finanziatrice, a fronte di documentazione difensiva. Il terzo attiene alla possibilità che la provvista provenisse da risorse lecite dell’indagato, rimaste di consistenza indefinita.

Secondo la Corte, tali affermazioni relegano la tesi del ricorrente a mera ipotesi accusatoria, non idonea a scardinare l’impianto motivazionale. Il giudice di legittimità non può sovrapporre una diversa ricostruzione in fatto.

Il secondo motivo resta assorbito. La sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. è esclusa in ragione della mancanza di accertamenti sulla consistenza e qualità delle sostanze della società statunitense e sulla effettiva riferibilità al finanziatore, nonché sulla natura dei rapporti economici tra questi e l’indagato. Irrilevante, a tal fine, l’argomento della non totalitaria interposizione nell’acquisto del compendio immobiliare. Il ricorso è quindi inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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