Remissione di querela: non serve l’accettazione espressa del querelato (Cass. pen. Sez. II n. 1731 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per l’efficacia giuridica della remissione di querela non è obbligatoriamente indispensabile l’accettazione del querelato: il primo comma dell’art. 155 cod. pen. richiede unicamente che non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita. La dichiarazione espressa resa davanti all’autorità giudiziaria, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, è sufficiente a manifestare la volontà di non far proseguire l’azione punitiva. Ne consegue che il giudice di merito che escluda il perfezionamento della fattispecie estintiva pretendendo un’accettazione esplicita del querelato incorre in errore di diritto, con annullamento senza rinvio della sentenza per improcedibilità del reato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Roma aveva rideterminato la pena inflittagli dal Tribunale per i reati di danneggiamento, minaccia e porto ingiustificato di oggetto atto a offendere. Con il primo motivo deduce la mancata declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela in relazione al reato di danneggiamento, poiché la persona offesa aveva rimesso la querela in udienza e l’accettazione da parte dell’imputato doveva ritenersi resa implicitamente. Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione in ordine all’idoneità della minaccia a provocare un perturbamento psichico e alla sua gravità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi sono rivolti ai capi relativi al danneggiamento e alla minaccia, mentre nessuna censura è stata mossa al capo relativo al porto di oggetti atti a offendere, il cui accertamento deve ritenersi irrevocabile.
Quanto al danneggiamento, il querelante, all’udienza davanti alla Corte di appello, su specifica domanda, aveva dichiarato di voler rimettere la querela. La Corte ribadisce che la remissione non richiede formule sacramentali o solenni, essendo sufficiente che dalla dichiarazione espressa davanti all’autorità giudiziaria emerga la volontà di non far proseguire l’azione punitiva.
Il giudice di merito aveva invece escluso il perfezionamento della fattispecie estintiva ritenendo necessaria un’esplicita accettazione del querelato. In ciò si rinviene l’errore di diritto, dovendosi ribadire che, per l’efficacia della remissione, non è indispensabile l’accettazione, poiché l’art. 155, primo comma, cod. pen. richiede solo che non vi sia un rifiuto espresso o tacito, come affermato da Sez. 2 n. 7568 del 17.03.1986, Decorato, Rv. 173409. Il capo è pertanto annullato senza rinvio per improcedibilità dell’azione, con spese a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
Quanto alla minaccia, il tema era stato compiutamente affrontato dalla Corte di appello, che aveva osservato come le deduzioni difensive si fondassero su una lettura parziale delle dichiarazioni della persona offesa, da valutare nella loro interezza e in correlazione alle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria. L’imputato, profferendo le minacce, brandiva una mazzetta con cui aveva precedentemente danneggiato un motorino. La motivazione puntuale, logica e non contraddittoria rende manifestamente infondata la denuncia.
La Corte soggiunge che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, ove difettino di una critica puntuale al provvedimento, richiamando Sez. 6 n. 23014 del 29.04.2021, Rv. 281521, e Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019, Boutartour, Rv. 277710. Il ricorso, in relazione al capo relativo alla minaccia, è dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena.
Nota della Redazione
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