Gravi indizi cautelari e ingente quantità nel materiale pedopornografico detenuto in cloud (Cass. pen. Sez. III n. 33869 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. non coincidono con gli indizi idonei a fondare il giudizio finale di colpevolezza e non vanno valutati secondo i criteri di precisione e concordanza imposti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis. È sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Integra la detenzione di materiale pedopornografico la disponibilità di file archiviati nel cloud di una chat di gruppo, accessibili con proprie credenziali. L’aggravante dell’ingente quantità si accerta sul dato oggettivo del numero di file detenuti, non sul rapporto con materiale di altra natura.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 20 giugno 2025, rigettava l’istanza proposta dal ricorrente avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2025, con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di cui agli artt. 600-ter, terzo comma, e 600-quater, primo e secondo comma, cod. pen..

Il ricorrente impugna per cassazione deducendo tre motivi: violazione dell’art. 600-ter, terzo comma, cod. pen. e vizio di motivazione, per il difetto di autonoma valutazione e la mancata specificazione dei file e del loro numero, nonché l’insussistenza del dolo; violazione dell’art. 600-quater e insussistenza dell’aggravante, per mancato accertamento del dato quantitativo; infine, l’assenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muovendo dalle doglianze sull’assenza di gravità indiziaria, i giudici di legittimità ribadiscono che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale, richiamando la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2009, secondo cui il metro di accertamento cautelare è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio.

Quanto alla detenzione del materiale, la Corte osserva che l’ordinanza impugnata soddisfa i requisiti minimi di motivazione, richiamando il provvedimento genetico e gli esiti delle perquisizioni. L’analisi informatica del dispositivo ha consentito di rinvenire oltre mille file; l’esame dell’applicazione di messaggistica ha rivelato centinaia di video e foto nella memoria cache, nella sezione dei messaggi salvati e in chat di gruppo, mentre sull’archivio cloud sono state individuate ulteriori cartelle con centinaia di file. Il Collegio richiama i precedenti di legittimità secondo cui la disponibilità di file fruibili senza limiti di tempo e di luogo integra la detenzione penalmente rilevante, con applicazione anche alle applicazioni di messaggistica e ai servizi di cloud storage.

La censura sulla presunta insussistenza della detenzione è quindi contraddetta dalla motivazione e smentita dalla giurisprudenza: solo per i file definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità. Analogamente, la doglianza sulla diffusione è generica, essendo state rinvenute chat attraverso le quali l’indagato aveva inviato file a carattere pedopornografico.

Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, la Corte richiama il principio secondo cui il giudice deve tener conto del numero di immagini, quale obiettiva unità di misura, e non del rapporto con file di altra natura: il dato quantitativo va inteso in senso assoluto. Sotto tale profilo il ricorso è inammissibile.

Infine, la Corte reputa manifestamente infondata la censura sulla mancanza di autonoma valutazione, prevista dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata inaudita altera parte. Inammissibile è anche la doglianza sul periculum in mora: il Tribunale ha dato conto dell’affievolimento delle esigenze cautelari rispetto al regime presuntivo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente in quanto speciale rispetto all’art. 274 cod. proc. pen., mentre il ricorrente non ha mosso alcuna censura specifica alla relativa motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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