Inammissibilità del ricorso per censure aspecifiche e ricostruzioni alternative del quadro istruttorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 9739 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, limitandosi a prefigurare interpretazioni alternative del quadro istruttorio e a richiedere un diverso apprezzamento delle emergenze processuali senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati e dei propri familiari, nonché la ricostruzione del compendio probatorio, sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione risulti logica e congrua. In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione è pienamente sufficiente laddove valorizzi l’assenza di elementi positivi di giudizio, senza che rilevi la mera allegazione di un comportamento collaborativo in assenza di profili di concretezza.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e per i reati in materia di armi, vedeva confermata dalla Corte di appello di Palermo la condanna già pronunciata in primo grado.
Nel ricorso per cassazione, la difesa lamentava, con un primo motivo, vizi di motivazione quanto alla responsabilità, ritenuta basata esclusivamente sul possesso delle chiavi del magazzino ove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente e sul rinvenimento di una somma di denaro, della quale si negava la provenienza illecita. Con un secondo motivo, si deduceva il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico, riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di appello e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito.
In relazione al primo motivo, la Corte ha evidenziato che la difesa aveva trascurato gli univoci elementi indiziari richiamati nella sentenza impugnata, quali il possesso delle chiavi dei luoghi del rinvenimento di armi, munizioni, hashish e della piantagione di marijuana, l’agitazione e il crollo dell’imputato al momento dell’accertamento, l’inverosimiglianza della versione del figlio e le contraddizioni tra le versioni rese dai soggetti coinvolti. La censura, pertanto, non si confrontava con il quadro probatorio complessivo, limitandosi a prospettare una lettura alternativa degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente, avendo i giudici di merito valorizzato negativamente la mancanza di elementi positivi di giudizio, non compiutamente prospettati neppure in ricorso.
Richiamata la sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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