Notifica cartella via PEC in pdf valida se raggiunge lo scopo (Cass. civ. Sez. V n. 13327 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di sottoscrizione, analogica o digitale, della cartella di pagamento non ne determina l’inesistenza, derivando questa dalla inequivocabile riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. La natura sostanziale e non processuale della cartella non osta all’applicazione di istituti processuali, sicché in caso di contestata irritualità della notificazione, per essere stato trasmesso un file in formato pdf anziché p7m, opera la sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. In materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta, restando altrimenti onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio.

Il Fatto

La società contribuente riceveva una cartella di pagamento per il mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa all’anno d’imposta 2013, in relazione ad apparecchi di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. n. 773 del 1931. La cartella era stata notificata a mezzo PEC, con allegazione di un file in formato pdf e non p7m.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo legittima la notificazione e sussistente la conoscenza, da parte della contribuente, dei nulla osta rilasciati per la messa in esercizio degli apparecchi. Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistevano le Agenzie intimate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità e l’inesistenza della notificazione per l’assenza della firma digitale sulla cartella allegata al messaggio PEC, è giudicato infondato. La Corte richiama il principio secondo cui la mancanza di sottoscrizione dell’atto non ne comporta l’inesistenza, poiché questa dipende dalla inequivocabile riferibilità all’organo titolare del potere di emissione, tanto più che l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prescrive che la cartella sia predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’agente ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale (richiamate Cass. n. 19327 del 2024, Cass. n. 35541 del 2023, Cass. n. 31605 del 2019 e Cass. n. 30948 del 2019).

La Corte aggiunge che la natura sostanziale della cartella non impedisce l’applicazione di istituti processuali: in caso di contestata irritualità della notificazione per trasmissione di un file pdf anziché p7m, trova applicazione la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. (richiamata Cass. n. 6417 del 2019). La sentenza impugnata si è adeguata a tali principi.

Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza di primo grado, è dichiarato inammissibile: il ricorso per cassazione deve rivolgersi avverso la sentenza di secondo grado, le cui eventuali carenze motivazionali vanno semmai censurate, non potendosi dedurre il vizio della pronuncia di primo grado, che la sentenza di appello è chiamata a colmare.

Il terzo e il quarto motivo, concernenti la conoscenza o conoscibilità della volturazione del nulla osta, sono parimenti infondati. La Corte richiama il principio per cui l’Amministrazione è tenuta a inviare il nulla osta solo se sia stata formulata apposita richiesta, essendo altrimenti onere del contribuente attivarsi per verificarne il rilascio (richiamate Cass. n. 5809 e n. 5811 del 2020, Cass. n. 7422 del 2024). Non è ravvisabile violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura solo se il giudice attribuisca l’onere della prova a soggetto diverso da quello gravato (richiamate Cass. n. 17313 del 2020 e Cass. n. 26769 del 2018). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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