Assegno senza provvista emesso dal legale rappresentante: il preavviso di revoca va notificato alla società traente (Cass. civ. Sez. 2 n. 21807 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per l’emissione di assegni senza provvista, il legale rappresentante di una società che firmi assegni in nome e per conto della stessa non è un delegato di traenza ma agisce come organo della persona giuridica titolare del conto: il traente si identifica pertanto nella società, che è l’unica destinataria della comunicazione del preavviso di revoca previsto dall’art. 9-bis della legge n. 386/1990. La sussistenza dell’illecito di cui all’art. 2 della legge n. 386/1990 è del tutto indipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca, che costituisce invece presupposto per la sanzione di cui all’art. 9 della medesima legge. L’obbligo del trattario di comunicare il preavviso anche al delegato di traenza opera solo nell’ipotesi in cui l’assegno sia emesso da un soggetto autorizzato ad operare su un conto intestato ad un terzo, ben distinto dal legale rappresentante della società.
Il Fatto
La Prefettura di Brindisi aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’amministratore unico di una società, contestandogli la violazione dell’art. 2 della legge n. 386/1990 per aver emesso due assegni senza provvista e ingiungendo il pagamento della sanzione pecuniaria e del divieto di emettere assegni. Il preavviso di revoca era stato comunicato alla società presso la sede legale. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo che la Prefettura non avesse provato la comunicazione del preavviso alla persona fisica in qualità di delegato di traenza; pronuncia confermata dal Tribunale di Brindisi, che aveva richiamato un precedente della Suprema Corte in tema di obbligo di comunicazione al delegato di traenza. Avverso tale sentenza la Prefettura ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente confuso la figura del legale rappresentante della società con quella del semplice delegato di traenza su un conto intestato a un soggetto terzo. Richiamando l’art. 2475-bis c.c., la Corte ha chiarito che l’amministratore che agisce in nome e per conto della società non è un soggetto distinto dal traente, ma è l’organo attraverso cui la persona giuridica, titolare del conto, manifesta la propria volontà negoziale. Ne consegue che, nel caso di assegno senza provvista emesso dal legale rappresentante, il traente si identifica nella società stessa, la quale è l’unica destinataria del preavviso di revoca ex art. 9-bis, correttamente notificato presso la sua sede legale.
La Corte ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, affermando che la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 2 della legge n. 386/1990 è del tutto indipendente dalla comunicazione del preavviso di revoca. Tale comunicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 8 e 8-bis della legge n. 386/1990, risulta esclusa solo nell’ipotesi in cui il traente provveda al pagamento dell’assegno entro il termine di sessanta giorni; diversamente, essa è presupposto unicamente per l’eventuale sanzione di cui all’art. 9.
La Corte ha inoltre precisato che il precedente richiamato dal Tribunale, Cass. n. 24724/2016, riguarda esattamente l’ipotesi del delegato di traenza, soggetto autorizzato ad operare su un conto di un terzo, e non è pertinente al caso del legale rappresentante di una società. Il quarto motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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