Imposta di registro sul decreto ingiuntivo e sulla fideiussione enunciata tra garante e debitore: non opera il principio di alternatività IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 6745 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il rapporto tra garante e debitore principale, che nasce dal contratto di fideiussione, è distinto e autonomo rispetto al rapporto tra creditore e debitore garantito. Tale autonomia, sancita dall’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, comporta che la tassazione della fideiussione e del decreto ingiuntivo che ne accerta l’escussione non sia attratta nella disciplina dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto passivo IVA o che l’obbligazione garantita derivi da operazioni imponibili. Ne consegue che, non operando il principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, con applicazione dell’aliquota del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, e dell’aliquota dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della medesima Tariffa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro nei confronti di una società in concordato preventivo, a seguito dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo nei confronti dei soci garanti. L’avviso aveva assoggettato a tassazione proporzionale il decreto ingiuntivo (aliquota 3%) e il contratto di fideiussione in esso enunciato (aliquota 0,5%), considerandoli atti autonomi e non riconducibili ad operazioni soggette ad IVA. La società contribuente aveva impugnato l’avviso, sostenendo che la garanzia fideiussoria fosse strumentale a crediti derivanti da operazioni commerciali già assoggettate ad IVA e che, pertanto, dovesse trovare applicazione il principio di alternatività, con conseguente tassazione in misura fissa.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile il principio di alternatività IVA/registro. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione degli artt. 22, 37 e 40 del d.P.R. n. 131/1986 e delle relative voci di Tariffa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando il ragionamento del giudice di appello. Ha premesso che, nel caso di specie, la garanzia prestata dai soci non costituiva una fideiussione tipica ai sensi dell’art. 1936 cod. civ., ma un contratto autonomo di garanzia, stipulato tra garante e debitore principale, con oggetto diverso rispetto al debito principale. Tale relazione contrattuale, ha chiarito la Corte, è del tutto distinta sia dal rapporto tra creditore e debitore sia da quello tra creditore e garante, e non è assoggettabile ad IVA.
La Suprema Corte ha quindi richiamato il principio dell’autonomia dei singoli negozi giuridici, sancito dall’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, sottolineando come la natura accessoria della fideiussione in campo civilistico non possa essere traslata nell’ambito tributario. Ha ribadito, richiamando il precedente di Cass. n. 17237/2023, che la tassazione dell’atto di garanzia non resta attratta nella disciplina dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA, essendo i rapporti tra i diversi soggetti distinti e autonomi.
La Corte ha pertanto concluso che, non essendo il rapporto tra garanti e società garantita assoggettabile ad IVA, non poteva trovare applicazione il principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 né la relativa nota II all’art. 8 della Tariffa. Correttamente, quindi, l’Amministrazione finanziaria aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale, sia sul decreto ingiuntivo (3%) sia sul contratto di fideiussione enunciato (0,5%), in quanto il titolo giudiziario concerneva le prestazioni oggetto del contratto di garanzia e non il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese del giudizio stante la complessità delle questioni trattate e la mancanza di giurisprudenza consolidata.
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Nota della Redazione
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