Impugnabilità dell’estratto di ruolo e reviviscenza quinquennale della società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 14012 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, le ulteriori ipotesi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata introdotte dall’art. 12 d.lgs. n. 110/2024 si applicano anche ai giudizi pendenti, poiché l’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica e può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Il pregiudizio allegato come impedimento o revoca della dichiarazione di fallimento per l’inesistenza dei carichi tributari è assimilabile all’interesse che si configura nell’ambito delle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In caso di mera inerzia del curatore, la società fallita e i suoi amministratori sono titolari di legittimazione suppletiva ad impugnare l’atto impositivo. La cancellazione dal registro delle imprese non estingue la società verso il Fisco prima del quinquennio, poiché l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 differisce gli effetti estintivi e conserva al liquidatore i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.

Il Fatto

La società contribuente, avuta conoscenza mediante estratto di ruolo di cartelle asseritamente non notificate, proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale per ottenere l’annullamento degli atti e far valere la prescrizione e la decadenza dal potere impositivo. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, reputando la ricorrente soggetto giuridicamente inesistente perché cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso.

Nelle more, il Tribunale dichiarava il fallimento della società su istanza dell’agente della riscossione. Interrogato dai soci sulla possibilità di appellare, il curatore esprimeva valutazione negativa, senza autorizzazione del giudice delegato. La società, gli ex soci e il liquidatore proponevano allora appello in via suppletiva. La Commissione tributaria regionale rigettava l’eccezione di nullità della procura dell’agente della riscossione e dichiarava inammissibile l’appello per carenza di legittimazione della società fallita quanto ai crediti sorti prima del fallimento. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è stata ritualmente depositata con nuova procura speciale e memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale si allega l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo. Esclusa la formazione del giudicato implicito sulla impugnabilità, la Corte affronta il perimetro applicativo del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, come ampliato dall’art. 12 d.lgs. n. 110/2024.

Richiamate le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la Corte ribadisce che l’interesse ad agire ha natura dinamica e che la norma selezionava i casi in cui l’invalida notificazione ingenera di per sé il bisogno di tutela. Ai giudizi pendenti deve applicarsi anche la disciplina sopravvenuta che ne attenua i rigori, non contenendo il d.lgs. n. 110/2024 alcuna disciplina transitoria: l’unica innovazione immediatamente operativa, anche per i giudizi in corso.

Quanto al pregiudizio, la Corte ritiene assimilabile l’interesse ad evitare o revocare la dichiarazione di fallimento a quello che si configura nell’ambito delle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Fallimento e liquidazione giudiziale condividono la medesima finalizzazione di governo dell’insolvenza secondo par condicio, universalità e spossessamento, sicché l’equivalenza rende configurabile l’interesse alla tutela anticipata anche nel caso in esame.

Nel merito, la Corte accoglie il secondo motivo. La dichiarazione di fallimento non priva il debitore della titolarità dei rapporti, ma solo della loro disponibilità, amministrata dal curatore in forza dell’art. 31 legge fall. La legittimazione suppletiva del fallito opera in caso di inerzia del curatore: le Sezioni Unite n. 11287 del 2023 hanno chiarito che rileva il comportamento oggettivo di pura e semplice inattività, indipendentemente da consapevolezza e volontà che l’abbiano determinata, superando l’opposto indirizzo.

La sentenza impugnata è incoerente anche quanto alla cancellazione dal registro delle imprese. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, disposizione di natura sostanziale, differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione e conserva al liquidatore i poteri di rappresentanza. Il primo motivo è respinto: le Sezioni Unite n. 30008 del 2019 escludono che il patrocinio dell’agente della riscossione da parte di avvocato del libero foro richieda delibera o prova dei presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *