Perizia stragiudiziale mera allegazione difensiva e onere di autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 14011 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento del suo autore raccolto dal cancelliere, costituisce una mera allegazione difensiva: il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso rispetto alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con le stesse incompatibili. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non può limitarsi a dedurre genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche sollevate.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di una banca, incorporante della società finanziaria originaria, e di una società di informazioni creditizie, chiedendo di accertare di non aver stipulato i contratti di finanziamento in ragione dei quali era stato iscritto presso l’anagrafica della seconda e di condannare le controparti al risarcimento del danno. La società finanziaria si è costituita, ha proposto domanda riconvenzionale per il rimborso della residua somma dovuta in forza del contratto e ha chiamato in causa, in manleva, la venditrice dell’autoveicolo finanziato.

Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attrici. La Corte di appello di Roma ha respinto il gravame, basando la decisione non sulle sole evidenze della consulenza tecnica grafica, ma sulla non plausibilità che il ricorrente ignorasse l’esistenza del finanziamento concesso per l’acquisto di un veicolo da parte della società di cui era amministratore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso della banca.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 3, 156, 157 e 175 cod. proc. civ., oltre alla nullità della sentenza a norma dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. La Suprema Corte muove dalla proposta di definizione formulata a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ne condivide integralmente le argomentazioni, non superate dalla memoria della parte ricorrente.

Il primo rilievo è processuale. Il ricorrente non si confronta con le considerazioni della Corte di appello, che non ha fondato la decisione sulle sole evidenze della consulenza tecnica grafica. La censura di acritica adesione alle conclusioni del consulente d’ufficio è poi carente di autosufficienza: chi invoca il controllo di logicità deve trascrivere almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e indicare le critiche specificamente rivolte a essi, secondo il carattere limitato del mezzo di impugnazione.

La Corte richiama sul punto un proprio consolidato orientamento, citando Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; Cass. 3 agosto 2017, n. 19427 e Cass. 3 giugno 2016, n. 11482. La mancanza di autosufficienza è considerata assorbente rispetto agli ulteriori rilievi critici.

Nel merito, la Corte esclude il dedotto deficit motivazionale. La Corte di appello non ha affatto ritenuto che i rilievi di una perizia di parte non potessero avere ingresso nel giudizio perché tardivi: ha condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui le censure all’operato del c.t.u. non recavano alcuna denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza grafologica o dai protocolli praticati per la comparazione e la verifica delle scritture. Risulta quindi non pertinente l’evocazione di Cass. Sez. U. 21 febbraio 2022, n. 5624.

Il principio dirimente è enunciato con richiamo a Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902: la perizia stragiudiziale, anche se asseverata con giuramento, è mera allegazione difensiva, sicché il giudice del merito non deve motivare il dissenso dalle osservazioni in essa contenute quando il convincimento si fondi su considerazioni incompatibili. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori statuizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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