Plusvalenza su terreni edificabili e contraddittorio preventivo nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 6754 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, la spedizione dell’atto di appello a mezzo posta in busta chiusa anziché in plico senza busta, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 546/1992, integra una mera irregolarità, sanata dalla costituzione dell’appellato, ove non siano contestati il contenuto e la riferibilità al mittente. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste e dei tributi armonizzati, non sussiste, in capo all’amministrazione finanziaria, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche, non per i controlli c.d. a tavolino. La plusvalenza da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è tassabile a prescindere dalla destinazione del corrispettivo ai creditori dell’alienante e si calcola dalla data di acquisto del bene, anche anteriore al 1° gennaio 1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento per l’IRPEF dell’anno 2010, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata con la cessione pro quota di due terreni edificabili. Uno degli avvisi era diretto al contribuente in proprio, l’altro ai coeredi di un’altra contribuente.
La Commissione tributaria provinciale annullava uno degli avvisi per assenza di materia imponibile, sul presupposto che il corrispettivo era stato destinato al soddisfacimento dei creditori, e rigettava i ricorsi degli eredi. La Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava quello del contribuente, confermando la tassabilità della plusvalenza e il rigetto delle eccezioni preliminari. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per notifica in busta chiusa. La Corte ha richiamato l’orientamento pacifico secondo cui tale modalità costituisce una mera irregolarità del procedimento notificatorio, sanata dalla costituzione dell’appellato, quando non siano contestati il contenuto della busta e la riferibilità al mittente.
Il secondo motivo deduceva la lesione del contraddittorio preventivo. La Corte ha ribadito che, almeno fino al d.lgs. n. 219/2023, che ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente, difettava un obbligo generale di interlocuzione endoprocedimentale. L’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 si applica ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche, non ai controlli c.d. a tavolino. Nei tributi armonizzati l’obbligo sussiste, ma l’invalidità dell’atto conseguente all’inosservanza è subordinata al superamento della prova di resistenza.
La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 47/2023, che ha escluso profili di illegittimità costituzionale e dichiarato inammissibile la questione relativa all’estensione dell’art. 12, comma 7, spettando al legislatore adeguare il sistema. Nella specie, trattandosi di controllo a tavolino, nessun obbligo di contraddittorio sussisteva.
Il terzo motivo negava la configurabilità della plusvalenza per il contesto di esecuzione immobiliare. La Corte ha osservato che l’esecuzione non fu causa ma mera occasione della vendita, essendo stata rinunciata dai creditori. Irrilevante la circostanza che il corrispettivo sia stato destinato ai creditori: la legge colpisce la manifestazione di ricchezza al momento della cessione, a prescindere dalla destinazione del ricavato.
Il quarto motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile: le circostanze dedotte integravano valutazioni sulla natura edificabile dei terreni, non fatti storici, e difettava l’allegazione della diversità delle ragioni di fatto tra doppia conforme.
Il quinto motivo concerneva la qualificazione dei terreni come edificabili e il calcolo della plusvalenza. La Corte ha confermato che l’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r. assoggetta a tassazione la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti, a nulla rilevando gli iter amministrativi per il rilascio del permesso di costruire. Quanto al periodo di calcolo, ha ritenuto che rilevi esclusivamente la data di percezione del corrispettivo, restando indifferente la data di acquisto del terreno, anche anteriore al 1° gennaio 1992.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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