La Cassazione corregge l’errore materiale del dispositivo e applica la sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 3 n. 12395 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo sulla motivazione non opera quando la motivazione è contestuale: in tal caso, l’omessa statuizione nel dispositivo di un beneficio ampiamente argomentato in motivazione integra un errore materiale che la Corte di cassazione può correggere con la procedura di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., disponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In tema di reddito di cittadinanza, l’omessa dichiarazione della condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. riportata nei dieci anni precedenti la domanda integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, senza che rilevi l’eventuale incompletezza della modulistica, avente funzione meramente esemplificativa. L’abrogazione dell’art. 7 citato, con effetti dal 1° gennaio 2024, non ha comportato l’abolizione della fattispecie criminosa, riproposta senza sostanziali diversità dall’art. 8 del d.l. n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023, con cui sussiste continuità normativa.

Il Fatto

Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nola che aveva condannato tre imputati per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, per avere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, attestato falsamente il possesso dei requisiti omettendo di dichiarare di essere stati condannati, nei dieci anni precedenti, per il delitto di associazione di tipo mafioso.

Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Con riferimento a un imputato, la difesa ha dedotto, tra l’altro, l’omessa motivazione sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l’errore materiale del dispositivo, che non riportava la sospensione condizionale della pena pure riconosciuta nella motivazione. Gli altri ricorrenti hanno dedotto, rispettivamente, l’assenza di dolo specifico e l’errore scusabile ex art. 5 cod. pen. per l’utilizzo di un modulo non aggiornato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’abrogazione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente all’errore materiale, rilevando che dalla motivazione contestuale si evince la reale volontà del giudice di merito di concedere il beneficio. In presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, il principio della prevalenza del primo non si applica quando la motivazione è contestuale: è allora possibile correggere l’omissione con la procedura di cui all’art. 619 cod. proc. pen., trattandosi di rettifica che non richiede alcun intervento valutativo di merito. Ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo alla tenuità del fatto, per la mancata indicazione degli atti da cui desumere la rituale proposizione della relativa richiesta nel giudizio di merito.

Quanto al ricorso fondato sulla buona fede per l’utilizzo di un modulo non aggiornato, la Corte ha ribadito che la modulistica ha funzione solo esemplificativa e non può superare gli oneri dichiarativi imposti dalla legge. L’ignoranza o l’errore sulla sussistenza dei requisiti si risolve in ignoranza o errore sulla legge penale, non ravvisandosi l’ipotesi dell’errore scusabile né un difetto di dolo specifico, desumibile dalla stessa percezione del beneficio in forza dell’omessa comunicazione del dato ostativo.

La Corte ha infine escluso l’abrogazione del reato, ricordando che l’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 ha differito al 1° gennaio 2024 l’efficacia abrogativa dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. L’art. 13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023 ha fatto salva l’applicazione della norma per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, mentre l’art. 8 del medesimo decreto ha riproposto, in termini sostanzialmente identici, la fattispecie incriminatrice per la percezione dell’assegno di inclusione, ponendosi in continuità normativa con la precedente disposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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