Diffide GSE per extraprofitti: negata la sospensione cautelare per mancata diligenza dell’operatore (TAR Lombardia, Sez. III, n. 576 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È insussistente il periculum in mora che legittima la concessione della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. quando l’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili, alla luce del quadro normativo e disciplinare di riferimento e del tempo di maturazione delle pretese. La dubbia impugnabilità e riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo degli atti di diffida e avviso di pagamento adottati dal GSE costituisce ulteriore ostacolo alla tutela interinale. Il recupero delle somme riscosse resta comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice di energia da fonti rinnovabili, ha impugnato con motivi aggiunti le diffide di pagamento inviate dal GSE il 17 febbraio 2026, nonché l’avviso automatico generato dal portale e il provvedimento implicito di applicazione della Delibera ARERA 143/2023, chiedendone la sospensione cautelare. Le contestazioni riguardano il recupero delle somme versate a titolo di extraprofitti ai sensi dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, così come modificato dal Regolamento UE 2022/1854 e dalla legge di bilancio 2023. Nel giudizio, già instaurato nel 2022 avverso la Delibera 266/2022 e gli atti applicativi, si erano costituite l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il GSE e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre non si erano costituite la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e i Ministeri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur riservando al merito la valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali, ha evidenziato come le diffide e gli avvisi di pagamento del GSE presentino profili di dubbia impugnabilità diretta e di altrettanto dubbia riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, questione questa lasciata impregiudicata in sede cautelare.
Quanto all’asserita incidenza delle compensazioni sulla gestione finanziaria delle società, il Tribunale ha rilevato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese economiche avanzate dal GSE e del noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore era comunque tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione; ciò vale anche per gli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili, dovendosi applicare il criterio della qualificata diligenza professionale.
Il Collegio ha infine escluso un pregiudizio irreparabile, rilevando come il recupero delle somme eventualmente riscosse dal GSE sia comunque possibile ove la decisione di merito dovesse risultare favorevole alle società ricorrenti, ciò che esclude la sussistenza del requisito del periculum in mora. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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