Il fallimento del lavoro di pubblica utilità è ostativo alla sostituzione della pena (Cass. pen. n. 16340 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esito negativo del programma di lavoro di pubblica utilità, ancorché il condannato abbia svolto una parte delle ore previste, è ostativo alla nuova concessione della pena sostitutiva. Il giudice può fondare il diniego sulla valutazione prognostica negativa desunta dal complessivo comportamento dell’imputato e, in particolare, dall’inadempimento del percorso alternativo, purché sorretto da criteri riconducibili a quelli di cui all’art. 133 cod. pen., sottraendosi così al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale aveva ammesso l’imputato al lavoro di pubblica utilità, con ordinanza del febbraio 2023, quale sanzione sostitutiva per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. L’imputato svolgeva solo una parte delle ore previste, interrompendo il programma nonostante una proroga concessa e il rinvio dell’udienza per consentire il completamento. Il Tribunale, accertato lo svolgimento di poche ore ulteriori di attività, revocava il programma di trattamento.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2025, rideterminava la pena e confermava la declaratoria di responsabilità, negando la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, relativi al travisamento della prova e al vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato che non aveva “intrapreso” il percorso di lavoro di pubblica utilità, avendo invece svolto 106 ore sulle 240 previste e giustificato le ore mancanti con certificazioni mediche.
La Corte ha ritenuto le censure infondate, osservando che, dalla stessa ricostruzione offerta dalla difesa, emergeva che l’imputato aveva interrotto il programma senza portarlo a compimento, nonostante la concessione di una proroga e il successivo rinvio dell’udienza. L’eventuale improprietà lessicale dell’affermazione secondo cui l’imputato non aveva “intrapreso” il percorso, anziché non averlo portato a termine, è stata considerata priva di decisività: ciò che rileva è l’inadempimento complessivo del programma, riconducibile alla mancata realizzazione delle finalità trattamentali e rieducative dell’istituto.
Quanto al terzo motivo, relativo al diniego di sostituzione della pena, la Corte ha precisato che la Corte d’appello ha legittimamente esercitato il potere discrezionale attribuitole, ancorando il giudizio negativo a una valutazione prognostica sfavorevole. Tale valutazione è stata desunta dal complessivo comportamento dell’imputato e, in particolare, dall’inadempimento del programma di lavoro di pubblica utilità, nonostante la proroga concessa.
La motivazione si fonda sull’apprezzamento del fallimento del percorso alternativo già esperito, ritenuto indicativo dell’inidoneità della sanzione sostitutiva a perseguire le finalità rieducative e preventive. La Corte ha quindi concluso che correttamente l’esito negativo del precedente programma è stato considerato ostativo alla nuova concessione della pena sostitutiva, essendo il giudizio sorretto da criteri riconducibili all’art. 133 cod. pen. e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Né assume rilievo decisivo la mancata considerazione della sostituzione con la pena pecuniaria: la Corte territoriale ha escluso in radice la sussistenza di una prognosi favorevole in ordine a qualunque forma di trattamento alternativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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