Messaggistica archiviata e sequestro: nessuna nullità assoluta (Cass. pen. Sez. III n. 36028 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione della corrispondenza telematica archiviata, comprensiva di mail, sms e messaggi WhatsApp, la tutela apprestata dall’art. 15 Cost. richiede soltanto il sequestro disposto dal pubblico ministero secondo la procedura degli artt. 253 ss. cod. proc. pen., che la Corte costituzionale ha ritenuto legittima e sufficiente, senza necessità dell’autorizzazione del giudice, a differenza di quanto avviene per le intercettazioni di conversazioni in corso. Non configura pertanto nullità assoluta l’eventuale violazione di tale disciplina. Nel giudizio di legittimità, le questioni di nullità o inutilizzabilità che non siano state dedotte innanzi al giudice dell’appello cautelare e che non integrino casi decidibili d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. sono inammissibili perché nuove.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una misura cautelare custodiale in carcere per i reati di pornografia minorile e violenza sessuale aggravata, proponeva appello cautelare avverso l’ordinanza del 23 dicembre 2024 con cui il giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura. Il Tribunale del Riesame respingeva l’appello con ordinanza del 23 aprile 2025.
Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. I primi due denunciavano la nullità assoluta e l’inutilizzabilità del decreto di perquisizione e dei relativi verbali per contrasto con il diritto dell’Unione e con la giurisprudenza costituzionale sulla corrispondenza telematica. Gli altri due censuravano la motivazione sulle esigenze cautelari e sul diniego di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, rilevando che essi introducono per la prima volta in sede di legittimità vizi riferiti a provvedimenti anteriori all’ordinanza impugnata, ossia l’ordinanza applicativa dell’11 dicembre 2024, quella del 23 dicembre 2024 e il decreto di perquisizione del 21 ottobre 2024 con i relativi verbali esecutivi. Nessuna censura su tali atti era contenuta nell’appello cautelare.
Richiamando la natura devolutiva del giudizio cautelare, il Collegio afferma che la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi dedotti e al decisum del provvedimento gravato, non potendo proporsi motivi nuovi rispetto all’istanza di primo grado né estendere d’ufficio l’esame a questioni non affrontate dal giudice a quo. Il principio vale a maggior ragione quando le questioni nuove sono dedotte direttamente in Cassazione, dove opera anche l’esigenza di un esame nel merito funzionale alla corretta individuazione del fatto.
Le doglianze non rientrano tra le questioni decidibili d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., poiché sia la sentenza della Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, causa C-548/21, sia la Corte cost. n. 170 del 2023, poste a fondamento delle censure, erano già note alla data dell’appello cautelare e ben avrebbero potuto essere dedotte in quella sede.
Nel merito, il Collegio esclude che ricorra una nullità assoluta. Quanto al primo motivo, l’interpretazione difensiva, pur sostenuta da una pronuncia di legittimità, è stata contrastata da altra decisione cui la Corte ritiene di dare continuità. Quanto al secondo, la tutela dell’art. 15 Cost. estesa alla corrispondenza telematica richiede solo il sequestro del pubblico ministero ex artt. 253 ss. cod. proc. pen., senza l’autorizzazione del giudice, in conformità alle Sezioni Unite n. 28997 del 2012. Sulla base di tali argomenti i primi due motivi restano non esaminabili.
Anche il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. La doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente in quanto speciale sulle disposizioni generali dell’art. 274 cod. proc. pen., fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Il Tribunale ha valutato gli elementi addotti dalla difesa, giudicandoli non idonei a superare la presunzione. Quanto al pericolo di reiterazione, la valutazione prognostica non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma un’analisi delle modalità della condotta, della personalità e del contesto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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