Falsa dichiarazione in gara e illecito professionale non automatico (TAR Toscana n. 1408 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione non veritiera resa dall’offerente in ordine a un elemento oggetto di punteggio premiale non comporta l’esclusione automatica dalla gara. Ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettera e), e 98 d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a una valutazione discrezionale di gravità dell’illecito professionale, che tenga conto del bene giuridico leso e dell’entità della lesione. Il carattere non decisivo della condotta, per non essere la falsa dichiarazione idonea a modificare l’esito della graduatoria, esclude la configurabilità del grave illecito professionale. I requisiti di specializzazione del personale dettati dal capitolato tecnico costituiscono requisiti di esecuzione e non di partecipazione, rilevando al momento della stipula e non della presentazione dell’offerta.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata e gestore uscente del servizio, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata al termine di una procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei rotabili, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente deduceva l’inidoneità del personale di manutenzione impiegato dall’aggiudicataria, la genericità delle giustificazioni sulle decontribuzioni, la violazione della clausola sociale e, soprattutto, la non veridicità della dichiarazione sul numero medio di abilitazioni possedute dai manutentori.

La stazione appaltante, in autotutela, accertava che il dato dichiarato era errato: il numero medio corretto era 2,25 e non un valore superiore a 6. Il punteggio premiale veniva rideterminato da 6 a 2 punti, con riduzione del totale da 100 a 96, senza mutamento della prima posizione in graduatoria. La conferma dell’aggiudicazione era impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica i requisiti di specializzazione richiesti dal Capitolato Tecnico Organizzativo come requisiti di esecuzione, non di partecipazione. Il riferimento normativo all’«impresa appaltatrice» e la previsione del punto XV.2 del Disciplinare, che richiede il possesso del sistema di gestione delle competenze prima della stipula, confermano che la carenza non integra causa di esclusione in fase di gara.

Le censure sulla specializzazione del personale, sulle decontribuzioni e sulla clausola sociale si appuntano tutte sul giudizio di congruità dell’offerta. Secondo la giurisprudenza richiamata — Cons. Stato n. 4529 del 2025, Cons. Stato n. 3744 del 2025 e Cons. Stato n. 3632 del 2025 — la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o inattendibilità complessiva. La ricorrente non ha assolto all’onere di contestazione radicale, né ha quantificato l’incidenza dei rilievi sull’equilibrio economico dell’offerta.

Quanto alla dichiarazione sulle abilitazioni, il Collegio accerta che la clausola della legge di gara richiedeva espressamente il numero medio e che la controinteressata indicò un valore superiore a 6 invece di 2,25. La dichiarazione è dunque obiettivamente non veritiera, a nulla rilevando l’equivoco su un dato agevolmente intellegibile da un operatore professionale del settore.

Ciò nondimeno, il d.lgs. n. 36/2023 non ricollega alla falsa dichiarazione l’esclusione automatica. Gli artt. 96, 95, comma 1, lettera e), e 98 impongono una valutazione discrezionale in ordine alla gravità, alla idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore e alla adeguatezza dei mezzi di prova. Nella specie l’incidenza della condotta si è rivelata non decisiva: la riduzione di 4 punti non ha modificato la graduatoria.

La stazione appaltante ha svolto la valutazione richiesta con la determinazione n. 176 del 21 maggio 2025, dando atto della non incidenza della dichiarazione sull’aggiudicazione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della novità della normativa applicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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