Diniego rinnovo permesso soggiorno illegittimo per automatismo da condanna per spaccio (TAR Lombardia n. 1746 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che si fondi su una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può essere motivato in via automatica. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione è tenuta a verificare in concreto l’attuale pericolosità sociale del richiedente. Il giudizio deve bilanciare la sicurezza e l’ordine pubblico con i diritti fondamentali dello straniero, valutando le circostanze del fatto e il tempo trascorso dalla commissione del reato. La verifica non può risolversi in un automatismo sproporzionato e irragionevole.
Il Fatto
Il ricorrente aveva regolarizzato la propria posizione sul territorio italiano nell’ottobre 2015 e nel 2018 aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. Il Questore di Milano ha rigettato l’istanza con provvedimento del 3/10/2019, valorizzando una precedente condanna penale.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria. Nella fase cautelare il Tribunale aveva respinto la domanda di sospensione con ordinanza n. 55 del 2020, ritenendo il giudizio di pericolosità sorretto da adeguato supporto motivazionale. In vista del merito l’Amministrazione ha poi riferito che il ricorrente era stato destinatario nel 2020 di un provvedimento di espulsione, deferito nel 2022 in stato di libertà per minacce e che nel 2023 aveva presentato altra istanza di soggiorno dichiarata irricevibile.
La Motivazione della Corte
La Sezione premette di essere consapevole del proprio orientamento, secondo cui la valutazione di colpevolezza è riservata al giudice penale e l’operato dell’Amministrazione, una volta intervenuta sentenza di condanna, va considerato esente da vizi. Ritiene tuttavia che nella specie rilevi il recente arresto della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro anche quelle per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Il provvedimento impugnato aveva valutato la condanna subita dal ricorrente per reato derubricato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, desumendone una propensione concreta e attuale a delinquere. Su tale circostanza produce però un effetto diretto la sentenza della Consulta. I motivi di censura risultano pertanto fondati, come già ritenuto in recenti precedenti della Sezione.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. La Sezione precisa che resta salva la possibilità per l’Amministrazione di verificare l’effettiva occupazione del ricorrente successivamente all’ultimo rapporto lavorativo accertato. La verifica dovrà evitare ipotesi di automatismo idonee a incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri.
Il bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti impone di accertare se le circostanze del fatto e il tempo trascorso dalla commissione dei reati possano escludere un giudizio di pericolosità attuale, ovvero se permanga un pericolo per l’interesse generale dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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