VIA esperibile solo in conferenza di servizi per il giudizio ambientale (TAR Abruzzo n. 320 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere espresso nell’ambito della conferenza di servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. L’art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e l’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 configurano la conferenza come sede necessaria di integrazione tra il procedimento autorizzatorio e la valutazione di impatto ambientale. È pertanto illegittimo il giudizio di VIA adottato dall’organo tecnico regionale al di fuori di tale modulo procedimentale, anche quando l’atto provenga dall’organo competente per la valutazione ambientale. La separazione soggettiva tra autorità procedente e organo tecnico non giustifica lo svolgimento di attività procedimentali fuori dalla conferenza.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 25.7.2023 istanza ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per il rilascio del PAUR relativo alla realizzazione di un impianto integrato di trattamento della frazione organica dei rifiuti, con produzione di biometano e ammendante compostato misto, in comune di Scurcola Marsicana.
Dopo la fase di consultazione del pubblico e la richiesta di integrazioni documentali, il CCR-VIA della Regione Abruzzo ha espresso, con giudizio n. 4319 del 29.08.2024, valutazione non favorevole alla VIA. La società ha impugnato tale giudizio con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, poi trasposto davanti al TAR a seguito dell’opposizione della Regione. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che il giudizio era stato reso al di fuori della conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso investe la sede procedimentale in cui il giudizio ambientale è stato assunto. La Regione ha sostenuto che il Servizio Valutazioni Ambientali è l’autorità competente per l’indizione della conferenza e per l’emanazione del provvedimento finale, mentre il CCR-VIA è l’autorità competente al rilascio del provvedimento di VIA, con conseguente rispetto delle rispettive sfere di competenza.
Il Collegio ritiene la censura fondata. L’art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990 stabilisce che, quando un progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni e gli assensi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter, secondo quanto previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Il giudice richiama il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 00890/2016 del 07.04.2016, reso sullo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina della conferenza di servizi: la norma intende stabilire un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale, attraverso l’indizione di un’unica conferenza a carattere decisorio, in cui il giudizio di compatibilità ambientale sostituisce tutti gli atti di assenso necessari.
Nel quadro regionale, l’art. 11, comma 5, dell’Allegato A alla DGR Abruzzo n. 713 del 28.11.2022 prevede espressamente che, nei procedimenti di cui all’art. 27-bis, l’organo tecnico competente in materia di VIA indice la conferenza di servizi in modalità sincrona. L’art. 27-bis, comma 7, dal canto suo, impone all’autorità competente di convocare la conferenza entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le integrazioni, stabilendo che la determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA.
Il provvedimento impugnato è dunque annullato perché assunto al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. L’accoglimento per un profilo esclusivamente procedimentale e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.