Ottemperanza al giudicato per la Carta docente: l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 11391 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è strumento idoneo a conseguire l’esecuzione coattiva delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che riconoscano il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, ove l’Amministrazione, ritualmente intimata, non abbia provveduto nei termini di legge. L’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e a nominare fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. La mancata previsione di penalità di mora, allo stato, non osta all’accoglimento della domanda, posto che la relativa condanna può essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva innanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione, per un valore complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi.
Il Ministero, ritualmente intimato, si costituiva con memoria di stile senza svolgere attività difensiva. A fronte della persistente inottemperanza, il ricorrente proponeva il ricorso per l’esecuzione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda, ritenendo il ricorso per ottemperanza ammissibile e fondato, in quanto volto a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione e non seguita da adempimento.
In particolare, ha ritenuto decisiva la circostanza che il titolo esecutivo risultasse ritualmente azionato, che fosse decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 (convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997) e che l’Amministrazione non avesse in alcun modo dato esecuzione al giudicato.
La Corte ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni indicati, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, e ha nominato fin da ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso.
Quanto alle penalità di mora, il Collegio non ha ritenuto, allo stato, sussistente i presupposti per la condanna, precisando che la parte potrà richiederle in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 800,00, disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.