Falsa documentazione sul permesso di soggiorno e diniego autonomo dell’amministrazione (TAR Campania n. 1161 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La produzione di documentazione falsa diretta a dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno assume valenza ostativa autonoma: essa è sufficiente ex se a fondare il diniego. La condotta integra un quid pluris rispetto alla mera carenza del requisito e lede il rapporto di fiducia tra istante e amministrazione. L’autonomia dei procedimenti penale e amministrativo consente all’amministrazione una valutazione autonoma della falsità, non subordinata a sentenza penale definitiva di condanna. Ne consegue la legittimità del diniego anche quando il vizio sia accertato sul solo piano procedimentale. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non invalida il provvedimento quando l’esito non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro autonomo. La Questura di Caserta aveva respinto l’istanza rilevando la falsità della dichiarazione resa in ordine all’indirizzo anagrafico di residenza. La falsità era emersa dall’accertamento dell’Ufficio Anagrafe del Comune indicato, presso il quale lo straniero non risultava iscritto.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo di non aver prodotto consapevolmente documentazione falsa o, comunque, di non aver perso i requisiti per la permanenza sul territorio. Ha inoltre eccepito la nullità dell’atto per violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L’amministrazione si è costituita depositando la relazione istruttoria della Questura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso richiamando, in assenza di evidenze contrarie, l’indirizzo del TAR Napoli, sez. VI, n. 2253 del 2024. Da esso si ricava la regula iuris secondo cui l’utilizzo di documentazione falsa è sufficiente a motivare il diniego, senza necessità di accertamento penale definitivo. La legge non subordina l’inammissibilità della domanda al giudicato penale, anche perché il procedimento amministrativo deve concludersi celermente.

Il Collegio ha poi aderito all’orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5355 del 2018. La pubblica amministrazione può rifiutare il titolo sulla base della falsità accertata, procedendo a una valutazione autonoma condotta secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro.

Nel caso di specie la falsità del documento anagrafico è risultata incontestata: il ricorrente non era iscritto all’anagrafe del Comune dichiarato. Il successivo certificato che attestava la residenza in altro Comune a far data dal 13.12.2019 non ha smentito la falsità, poiché alla data del 03.05.2019 lo straniero non risultava residente nel Comune indicato nell’istanza. Il provvedimento è stato quindi ritenuto pienamente legittimo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ha dichiarato infondato. La comunicazione dei motivi ostativi sarebbe stata superflua, poiché il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L’omissione costituisce dunque un vizio non invalidante. Le spese sono state compensate in ragione del complessivo assetto della causa e degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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