Rifiuti abbandonati su area di terzi (Cons. Stato n. 6696 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine sindacale di rimozione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, presuppone un’accertata riferibilità, anche solo presuntiva, della condotta di abbandono al soggetto destinatario. La qualifica apicale di direttore dello stabilimento non è sufficiente a fondare l’obbligo di bonifica, non essendo configurabile alcun automatismo tra la responsabilità della società e quella dei suoi amministratori o dirigenti. La sentenza penale che dichiara l’intervenuta prescrizione del reato, escludendo solo i presupposti per l’assoluzione immediata ex art. 129 c.p.p., non costituisce prova della responsabilità dell’imputato. Il provvedimento che recepisce per relationem atti di altri enti, senza autonoma istruttoria, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha ingiunto al direttore di uno stabilimento industriale, cessato dalla carica nel 2012, di procedere a propria cura e spese, entro novanta giorni, alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dei terreni su cui gli stessi erano stati rinvenuti. L’ordine richiamava una nota del Comando dei Carabinieri del NOE e una nota della Provincia, dalla quale era emerso il rinvenimento di rifiuti pericolosi e non derivanti dall’attività dello stabilimento, in un’area vicina a un viadotto e risalente al settembre 2006.
I terreni interessati erano però di proprietà di un soggetto terzo, subentrato al Consorzio industriale provinciale. Il destinatario ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Basilicata, che ha respinto il ricorso limitandosi a valorizzare la qualifica apicale del ricorrente all’epoca dei fatti. Da qui l’appello al Consiglio di Stato, con cui si è dedotto il difetto di istruttoria e l’assenza di prova della riferibilità dei rifiuti all’attività dello stabilimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale, perché formulata in modo generico e, in ogni caso, irrilevante: la controversia può essere decisa sulla base del solo provvedimento impugnato e degli atti da esso richiamati.
Nel merito, la Corte rileva che l’ordinanza si fonda esclusivamente su due note richiamate per relationem, senza alcun ulteriore accertamento, e dà atto essa stessa che i rifiuti giacevano in area altrui. Manca quindi qualsiasi elemento concreto, anche indiziario, idoneo a riferire la condotta di abbandono all’attività della società e, a maggior ragione, alla persona del direttore.
Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza sulla immedesimazione organica: in tema di gestione dei rifiuti, il responsabile dell’inquinamento è la società e non il singolo amministratore, salvo l’abuso dello schermo societario o il contributo causale all’aggravamento del rischio. La stessa conclusione vale, per analogia, per il direttore responsabile dello stabilimento. La qualifica apicale, isolatamente considerata, non dimostra nulla.
Quanto al precedente penale, la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 si è limitata a escludere i presupposti per l’assoluzione immediata. Il Collegio osserva che da tale puntualizzazione emerge solo l’assenza dei presupposti dell’art. 129 c.p.p., non certo la responsabilità dell’imputato: diversamente opinando, un istituto di garanzia si tradurrebbe nel suo contrario.
Sussiste dunque il denunciato vizio di istruttoria. L’appello è accolto, la sentenza di primo grado riformata, il ricorso introduttivo accolto e l’ordinanza sindacale annullata. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione e della complessità degli accertamenti in fatto.
Nota della Redazione
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