Concorso illegittimo e perdita di chance (TAR Marche n. 74 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di una procedura concorsuale illegittima non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance. Il ricorrente deve allegare e provare, anche in via presuntiva, elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di elevata probabilità prossima alla certezza, che in assenza dell’agire illegittimo avrebbe conseguito il bene della vita ambito. Il giudice non può sostituire la prova con la CTU né ricostruire in via ipotetica l’esito del concorso annullato. La possibilità meramente ipotetica integra una lesione di aspettativa di fatto, non meritevole di reintegrazione. Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa e la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non supplisce al difetto di prova dell’an debeatur.
Il Fatto
La ricorrente, all’epoca funzionaria della Provincia, aveva partecipato nel 1999 alla selezione per un posto di Dirigente Amministrativo presso gli uffici centrali dell’ente, classificandosi seconda su tre candidati idonei. Gli atti del concorso, a partire dalla graduatoria finale, sono stati annullati dal TAR con sentenza n. 1199/2005, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7468/2010.
Dopo il passaggio in giudicato, la ricorrente ha proposto azione risarcitoria autonoma, chiedendo il ristoro del danno patrimoniale, quantificato in oltre due milioni di euro mediante relazione peritale, e del danno non patrimoniale. La Provincia si è costituita eccependo inammissibilità e prescrizione e resistendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Per le fattispecie anteriori al codice del processo del 2010, l’azione risarcitoria autonoma va proposta nel termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della decisione che ha dichiarato l’illegittimità dell’atto, secondo l’orientamento di Cons. Stato V 22 marzo 2024 n. 2806. La domanda risulta tempestiva.
Nel merito il ricorso è infondato. La quantificazione del danno appare svincolata dal nesso causale, regolato dagli artt. 40 e 41 c.p. secondo i criteri della conditio sine qua non e della causalità adeguata, richiamati da Cons. Stato III 13 dicembre 2023 n. 10746. La ricorrente collega all’esito del concorso scelte professionali non provate, come il passaggio al part-time e le dimissioni del 2009: la pretesa di calcolare il danno su una sorta di carriera virtuale è priva di supporto probatorio.
Quanto al periodo di servizio effettivo, la colpa dell’Amministrazione non è in dubbio, avendo la Commissione selezionato materie non conformi al bando e oggettivamente favorevoli al candidato interno. Manca però la prova della chance apprezzabile. La ricorrente non ha tentato concorsi successivi e si è classificata seconda con 72,7 punti contro 82,5. Il distacco è elevato e in larga parte dovuto ai titoli, 2,2 contro 8,5, differenza non contestata efficacemente.
Il Collegio richiama Cass. civ. Ord. 23 settembre 2024 n. 25442 e Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576: la probabilità di verificazione deve collocarsi nei range più elevati della scala probabilistica. Ricostruire l’esito del concorso annullato equivarrebbe a una inattendibile riedizione alternativa della procedura. Non soccorre il principio acquisitivo, poiché l’azione risarcitoria è retta dall’art. 2697 c.c. e dall’art. 115 c.p.c., e la CTU non è mezzo di prova.
Il danno non patrimoniale è allegato in modo generico. Non è risarcibile in re ipsa e la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. opera solo sul quantum. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 41 c.p. – Concorso di cause