Lode negata all’esame di Stato: obbligo di motivazione specifica (TAR Campania n. 2726 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame di Stato, il riconoscimento della lode si connota per un elevato tasso di discrezionalità tecnica. Tuttavia, quando il candidato ha conseguito il punteggio massimo in tutte le prove e il massimo dei crediti, il mancato riconoscimento deve essere sorretto da motivazione adeguata e specifica. A fronte della presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non è sufficiente una negazione mera della lode. La commissione deve esplicitare le ragioni che l’hanno condotta a non attribuirla, onde consentire il sindacato estrinseco di buona fede, trasparenza e logicità della decisione amministrativa.
Il Fatto
I genitori di una candidata impugnavano gli atti dell’esame di Stato della sessione a.s. 2023/2024. La figlia aveva ottenuto la votazione finale di 100/100, ma non la lode. Il ricorso era diretto contro l’albo degli esiti finali e contro il verbale con cui la commissione aveva negato il riconoscimento.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità del diniego, la contraddittorietà della motivazione fondata su presunti errori nella prova di greco e la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. Chiedevano anche l’acquisizione di documenti e una consulenza tecnica. Il Tribunale, con ordinanza del 15 gennaio 2026, aveva dichiarato la nullità della notifica del ricorso, ordinando la rinotifica alle amministrazioni intimate nel termine di trenta giorni; parte ricorrente vi provvedeva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha circoscritto il perimetro della decisione al mancato riconoscimento della lode, disciplinato dall’art. 28, comma 5, O.M. n. 55/2024. Ha anzitutto respinto la domanda istruttoria, ritenendo sufficiente la documentazione già in atti.
Sul merito, il Tribunale ha ribadito che il giudizio sulla lode presenta un elevato tasso di discrezionalità e che la commissione ha un obbligo di motivazione solo quando decide di attribuirla. Ha però richiamato il proprio orientamento secondo cui, in presenza dei requisiti per ottenerla, il diniego deve essere sorretto da motivazione specifica. La sua mancanza renderebbe ineffettivo il diritto alla tutela giurisdizionale, inibendo il sindacato sul rispetto dei criteri di buona fede, trasparenza e logicità.
Nel caso concreto, la candidata aveva ottenuto il massimo punteggio, all’unanimità, in tutte le prove scritte e orali, oltre al massimo dei crediti per il curriculum. La motivazione del verbale, fondata sul dissenso di un unico membro e su “qualche errore” morfologico, sintattico e lessicale nella seconda prova di greco, si presentava in evidente contraddizione con la valutazione di 20/20 della medesima prova. Il massimo punteggio per ciascun indicatore, compreso quello sulle strutture morfosintattiche, aveva sancito l’irrilevanza degli errori contestati.
Il Collegio ha inoltre rilevato che la portata degli errori non era desumibile neppure dalla correzione dell’elaborato, ove comparivano mere e non univoche sottolineature. La candidata aveva poi integrato anche i requisiti aggiuntivi fissati dal consiglio di classe. Da tali elementi, espressi all’unanimità, emergeva un profilo di apicalità trasversale della valutazione, equivalente a una sottintesa attribuzione della lode.
Il ricorso è stato quindi accolto quanto al primo e al secondo motivo, con assorbimento degli ulteriori profili. Le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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