Sequestro finalizzato alla confisca: autonoma valutazione e rigetto del ricorso generico (Cass. pen. Sez. VI n. 35150 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere di autonoma valutazione critica degli atti di indagine, presidiato dall’art. 292 cod. proc. pen., non ha dimensione formalistica e non può essere dedotto facendo leva sulle sole tecniche redazionali del provvedimento, che costituiscono al più indici sintomatici e non ragioni del vizio. Il presupposto dell’autonoma valutazione ricorre anche quando il giudice richiami, in maniera più o meno estesa, l’atto di riferimento condividendone le considerazioni, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non abbia contestato. Il ricorso che denunci l’assenza di autonoma valutazione con frasi apodittiche e confuse è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 24 giugno 2025, ha confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro finalizzato alla confisca, disposto ex art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. La somma era stata trovata in possesso dell’indagato insieme a sei ovuli di eroina al momento dell’arresto.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo: il provvedimento impugnato sarebbe privo di autonoma valutazione, essendosi limitato al rinvio alla comunicazione della notizia di reato e al provvedimento di convalida, senza dare conto degli elementi costitutivi del sequestro in termini di fumus commissi delicti e periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. L’ordinanza impugnata, condividendo le ragioni del Giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi in ordine all’acquisto, trasporto e detenzione di sei ovuli di eroina, richiamando la comunicazione di notizia di reato, il provvedimento di convalida dell’arresto e l’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Quanto al denaro, il Tribunale aveva spiegato che il sequestro riguardava una somma priva di giustificazione circa la provenienza e sproporzionata rispetto alle capacità reddituali dell’indagato, disoccupato e privo di leciti guadagni, con il concreto rischio di dispersione del bene per la situazione economica e per la fungibilità del denaro.
A fronte di questi argomenti, rimasti sostanzialmente non contestati, il ricorso si era limitato a denunciare l’assenza di autonoma valutazione con frasi espresse in modo apodittico e confuso. La Corte ricorda che la sanzione posta a presidio del dovere di valutazione critica degli atti di indagine non ha dimensione formalistica: il presupposto dell’autonoma valutazione ricorre anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l’atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti non contestata dal ricorrente.
Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. I n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760. Anche la censura relativa all’assenza di rapporto di pertinenzialità tra denaro sequestrato e reato contestato in via provvisoria è rimasta priva di argomenti, essendo solo menzionata nella rubrica del ricorso.
Da quanto precede consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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