Appropriazione indebita: esclusa la compartecipazione della dipendente non prelevante (Cass. pen. Sez. 6 n. 9194 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, la disponibilità materiale o giuridica del denaro oggetto di appropriazione deve essere in capo al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per ragione del suo ufficio o servizio. Non integra gli estremi del concorso dell’extraneus la mera consapevolezza della provenienza illecita delle somme, quando manchi una condotta agevolatrice antecedente alla già intervenuta apprensione da parte dell’intraneus. La condotta successiva all’appropriazione, come il versamento materiale del denaro al fornitore da parte del terzo, è inidonea ad integrare una fattispecie concorsuale nel delitto di peculato.
Tra il reato di favoreggiamento personale e quello di false dichiarazioni al pubblico ministero sussiste un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, che esclude il concorso di reati. Il procedimento per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. rimane sospeso sino alla definizione del procedimento relativo al reato cui le false informazioni si riferiscono: l’effetto sospensivo ope legis preclude l’adozione di misure cautelari ed è operativo al delinearsi di un quadro indiziario per false informazioni, con la contemporanea pendenza del relativo procedimento penale e di quello principale. In ogni caso, la necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento configura la causa di non punibilità dell’art. 384, primo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., applicava alla ricorrente la misura della sospensione per quattro mesi dall’esercizio dell’attività di Ufficiale Giudiziario e Dirigente dell’Ufficio UNEP, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-314, 378 e 371-bis cod. pen. La contestazione riguardava il pagamento del pranzo di Natale per i dipendenti dell’ufficio, effettuato con denaro proveniente dalla cassaforte dell’ufficio, gestita esclusivamente dal dirigente, e la resa al pubblico ministero di dichiarazioni false in qualità di persona informata sui fatti, volte ad aiutare il dirigente ad eludere le investigazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso sulla gravità indiziaria del delitto di peculato, escludendo in radice la configurabilità del concorso della ricorrente. Ha rilevato che non risultava che l’indagata avesse prelevato il denaro dalla cassaforte, né che avesse posto in essere una condotta agevolatrice antecedente all’appropriazione. La circostanza che il catering fosse fornito dal fratello della ricorrente o che ella avesse materialmente versato al fornitore il denaro consegnatole dal dirigente costituisce una condotta successiva alla già intervenuta apprensione, inidonea ad integrare una fattispecie concorsuale. La Corte ha, inoltre, precisato che l’unico soggetto con la disponibilità esclusiva del denaro era il dirigente, escludendo ogni forma di “disponibilità congiunta” con la ricorrente.
In relazione ai reati di cui agli artt. 378 e 371-bis cod. pen., la Corte ha ravvisato un errore nella duplice contestazione per la medesima condotta, affermando che tra le due fattispecie sussiste un rapporto di specialità unilaterale che esclude il concorso, determinandosi l’assorbimento del favoreggiamento personale nel più grave reato di false dichiarazioni al pubblico ministero. Ha, quindi, evidenziato che il procedimento per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. era sospeso ope legis, in quanto il procedimento per il reato cui le false informazioni si riferivano non era definito, con conseguente preclusione all’adozione di qualsiasi misura cautelare.
Da ultimo, la Corte ha valorizzato l’affermazione dell’ordinanza impugnata che aveva sottolineato come la ricorrente avesse reso dichiarazioni non veritiere temendo di essere coinvolta nel procedimento, ritenendo configurabile la causa di non punibilità di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., per esservi stata costretta dalla necessità di salvare sé medesima da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Ha, pertanto, annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 371-bis c.p. – False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale
- Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
- Art. 384 c.p. – Casi di non punibilità
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o