Tratta di persone e dichiarazioni predibattimentali della vittima irreperibile (Cass. pen. Sez. I n. 39123 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di letture dibattimentali, la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste deve essere valutata dal giudice ex ante, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza. Ai fini dell’operatività del divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., non occorre la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio: è sufficiente la volontarietà dell’assenza determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che ne escludano la libera determinazione. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base esclusiva e determinante dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. Il delitto di tratta di persone è configurabile anche quando il soggetto passivo non versi già in schiavitù o condizione analoga, coincidendo la situazione di necessità con la posizione di vulnerabilità della vittima.
Il Fatto
La ricorrente è stata dichiarata responsabile, in concorso con altro soggetto non ricorrente, del reato di tratta pluriaggravata commesso in danno di una giovane straniera introdotta clandestinamente nello Stato per destinarla alla prostituzione. La Corte d’Assise d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità ed escluso l’aggravante della minore età della vittima, mantenendo la pena di dieci anni e otto mesi di reclusione.
La persona offesa, dopo aver ricevuto a mani la citazione a testimoniare, non si è presentata in udienza ed è divenuta irreperibile; il giudice di primo grado ha pertanto acquisito e utilizzato le sue dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. La difesa ha impugnato l’utilizzabilità e l’attendibilità di tali dichiarazioni, oltre all’acquisizione di intercettazioni e dell’elenco di abbinamento delle voci, e la qualificazione giuridica dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, concernenti l’utilizzabilità e l’attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali. Il percorso muove dall’accertamento fattuale non contestato: la vittima era stata allontanata dagli imputati, collocata in una struttura protetta lontana dalla Sicilia e ivi rimasta reperibile per oltre cinque anni, ricevendo a mani due notificazioni.
Su questa base i giudici di merito hanno applicato il criterio della prognosi postuma, valutando l’imprevedibilità dell’allontanamento secondo le circostanze note o conoscibili fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio. La condizione della donna era tale da non far presagire l’irreperibilità, tanto più che ella mostrava attenzione a celare il luogo in cui si trovava. La Corte richiama Sez. VI n. 50994 del 2019 e Sez. I n. 3135 del 2022.
Quanto alla volontarietà dell’assenza, la Corte esclude che la scelta sia stata libera. Le intercettazioni dimostrano il timore della persona offesa verso gli imputati e il condizionamento derivante dalla credenza relativa a un giuramento esoterico, cui ella ricollegava gravi conseguenze per sé e per la famiglia. Gli imputati tentavano di riannodare il rapporto per ricondurla in Sicilia e farla tornare al meretricio. La Corte applica il principio delle Sezioni Unite n. 27918 del 2011: è sufficiente la volontarietà dell’assenza da qualsiasi libera scelta, salvo elementi esterni che la escludano.
Da ciò deriva la piena utilizzabilità delle dichiarazioni e la loro idoneità a fondare il convincimento, secondo Sez. IV n. 13384 del 2024, che ammette la base esclusiva e determinante purché assistita da adeguate garanzie procedurali, qui ravvisate nel vaglio di credibilità e nella compatibilità con i dati di contesto. Le dichiarazioni risultano comunque corroborate da captazioni, perquisizioni e sequestri.
Il secondo motivo è infondato perché contraddetto dai verbali di udienza: il consenso delle parti all’acquisizione dell’elenco di abbinamento delle voci era stato prestato e non seguì alcuna opposizione. Il quarto motivo è infondato: la condizione di vulnerabilità della vittima non è contestata e il debito contratto è ricollegabile al trasferimento. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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