Equa riparazione: l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 è fase a contraddittorio pieno e il danno patrimoniale va provato (Cass. civ. Sez. 2 n. 12917 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione avverso il decreto che decide sull’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, ex art. 5-ter l. n. 89/2001, non riveste natura di impugnazione, ma costituisce la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Ne consegue che il giudice dell’opposizione ha pieni poteri di cognizione e può riesaminare integralmente la fondatezza della domanda indennitaria, senza essere vincolato dalla motivazione del decreto monocratico e senza che si configuri il meccanismo del giudicato interno. In tema di equa riparazione, la natura indennitaria dell’obbligazione non esclude l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata dell’eccessiva durata del processo. Il danno non patrimoniale indennizzato dalla legge è categoria unitaria e onnicomprensiva, sicché non sono dovute autonome componenti di “danno morale” diverse da quelle già liquidate secondo i parametri legislativi.
Il Fatto
Il ricorrente e la ricorrente erano stati imputati per il reato di cui all’art. 12-quinquies l. n. 356/1992 e sottoposti a sequestro preventivo dell’azienda di famiglia, di un’autovettura e di altri beni. Il procedimento penale si era concluso con l’assoluzione. Gli interessati avevano quindi domandato l’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, quantificando il danno patrimoniale e quello morale.
Il consigliere designato della Corte d’appello di Lecce aveva accertato un’eccessiva durata e aveva liquidato un indennizzo in favore di ciascuno, rigettando le ulteriori domande di danno patrimoniale e morale per assenza di nesso causale. L’opposizione proposta avverso tale decreto era stata rigettata dalla Corte d’appello in composizione collegiale, che aveva escluso la risarcibilità dei danni ulteriori anche per carenza di prova. Avverso tale decisione le parti private hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sul rigetto della domanda di danno patrimoniale. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la formazione del giudicato interno, rilevando che l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un’impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno. In tale sede il giudice ha pieni poteri di cognizione e può riesaminare l’intera domanda indennitaria, senza essere vincolato dal decreto monocratico, come da orientamento costante richiamato dalla Corte.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che la natura indennitaria dell’obbligazione non esclude l’onere del ricorrente di provare la lesione patrimoniale come conseguenza diretta e immediata della durata eccessiva. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva effettuato un esame analitico delle singole voci di danno, escludendo il nesso causale rispetto alla vendita a prezzo vile dell’autovettura e alle sorti dell’azienda, compromessa da gravi irregolarità accertate subito dopo il sequestro. La motivazione dell’ordinanza impugnata non era quindi apparente ma recava una giustificazione effettiva.
Sul quarto motivo, la Corte ha rigettato la censura relativa al danno morale. Ha precisato che il danno non patrimoniale indennizzato dalla l. n. 89/2001 è categoria unitaria e onnicomprensiva, sicché non sono dovute ulteriori componenti di “danno morale” oltre a quelle già liquidate. La richiesta di una somma ulteriore per sofferenze familiari è stata correttamente subordinata all’onere probatorio ex art. 2697 c.c., non essendo state allegate e dimostrate le circostanze poste a fondamento della pretesa. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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