Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 518 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti. Il sindacato di legittimità sulla motivazione incontra il limite della manifesta illogicità: non può opporsi alla logica valutazione degli atti compiuta dal giudice di merito una diversa ricostruzione, ancorché altrettanto logica. Il giudizio di comparazione tra circostanze e la dosimetria della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorretti da sufficiente motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, riconosciuta poi la fattispecie del comma 5, applicando la pena di mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in ordine alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza, nonché la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva specifica infraquinquennale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo, il motivo costituisce pedissequa reiterazione di censure già dedotte nel giudizio di primo grado e poi con l’atto di appello, motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Il ricorso fondato su motivi siffatti non è specifico ma solo apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Nel merito della prima doglianza, la Corte rileva che la marijuana sequestrata era suddivisa in due involucri, uno consegnato spontaneamente dall’imputato e l’altro rinvenuto dagli operanti in un garage, insieme a un bilancino digitale. Il contegno dell’imputato, il quantitativo di stupefacente, la suddivisione in due involucri, le modalità di occultamento e il sequestro del bilancino costituiscono elementi idonei a inferire la destinazione allo spaccio. Non sussiste pertanto una manifesta illogicità della motivazione.

La Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità: la natura manifesta dell’illogicità impedisce di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito. Sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori degli elementi di prova.

Quanto al secondo motivo, l’inammissibilità deriva dalla motivazione non illogica della Corte di appello sull’impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in ragione dei precedenti specifici in materia di stupefacenti. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze e la dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., e non sono censurabili in cassazione se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *