Falso diploma per supplenza ATA: responsabilità erariale per retribuzione indebita (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, attesti dolosamente il possesso di un titolo di qualificazione professionale inesistente per accedere ad un contratto di lavoro pubblico, risponde del danno erariale corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita. La mancanza del titolo normativamente richiesto recide il nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione e rende nullo il contratto per illiceità della causa, con la conseguenza che la percezione degli emolumenti è indebita. La parziale utilità dell’attività svolta può essere valorizzata ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994, ma il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice contabile di liquidare il danno oltre il petitum formulato dalla Procura.

Il Fatto

La Procura regionale contesta al convenuto di aver prestato servizio, senza averne titolo, come collaboratore scolastico supplente del personale A.T.A. con mansioni di cuoco, in alcuni periodi compresi tra il novembre 2018 e il marzo 2019 presso istituti scolastici del Friuli. Per ottenere quegli incarichi il convenuto aveva partecipato alla procedura indetta dal MIUR con d.m. n. 640 del 30.8.2017 per il conferimento di supplenze di terza fascia, dichiarando, con domanda del 20.10.2017 e poi all’atto di assunzione, di aver conseguito il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina.

Secondo la prospettazione dell’accusa, quel diploma – apparentemente rilasciato con un certo numero seriale – sarebbe falso, e il convenuto non sarebbe provvisto di alcun altro titolo utile per partecipare alla selezione. La notizia di danno erariale proviene dalla informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, che ha richiesto il rinvio a giudizio del convenuto per i reati di falso e truffa aggravata. La Procura contabile ha azionato una pretesa risarcitoria pari al 50% delle retribuzioni lorde percepite, volendo riconoscere una parziale utilità dell’attività lavorativa svolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza contabile: secondo tale indirizzo, la mancanza del titolo professionale normativamente richiesto per accedere a un contratto di lavoro pubblico recide il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione. La violazione delle regole attinenti ai requisiti necessari per conseguire il contratto pubblico rende nullo il contratto per illiceità della causa e consente di qualificare come indebita la percezione della retribuzione erogata.

Su questa base la Corte ritiene che la condotta di chi abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di qualificazione inesistente, configuri responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione percepita. Il Collegio richiama espressamente numerosi precedenti contabili, tra cui Corte dei conti, I sez. appello n. 527/2017, II sez. appello n. 568/2018, sez. Lombardia n. 76/2024 e sez. Emilia-Romagna n. 199/2022.

Il Collegio dà conto anche di un recente indirizzo volto a riconoscere una parziale utilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994, alle prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti con qualifica non elevata e mansioni basiche (sez. Lombardia n. 97/2024). Su questa linea la Procura ha quantificato il danno nel 50% delle retribuzioni. La Corte osserva però che il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di ultrapetizione limitano il Collegio, pur meritando la questione teorica maggiore riflessione.

Quanto alla prova, il Collegio ritiene la responsabilità ampiamente dimostrata: il numero seriale indicato dal convenuto non corrisponde a quelli assegnati all’istituto presso cui avrebbe conseguito il titolo; il registro dei diplomi dell’istituto presenta macroscopiche irregolarità, non è sottoscritto dal dirigente scolastico e annota tutti i candidati con il massimo dei voti; l’istituto ha comunicato, con quasi sei anni di ritardo e senza richiesta, lo svolgimento di una sessione straordinaria di esami. La Corte esclude invece gli ulteriori elementi probatori riferiti a fatti e soggetti diversi. Il convenuto è quindi condannato al pagamento, in favore del Ministero, della somma quantificata dalla Procura, oltre rivalutazione dal 08.03.2019 e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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