Sospensione condizionale richiesta in appello e obbligo di motivazione del giudice (Cass. pen. Sez. V n. 12021 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, allorché l’imputato abbia ritualmente avanzato la relativa richiesta nel giudizio di merito. L’imputato non può invece dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. In tema di impugnazioni, quando si succedano nel tempo diverse discipline senza disposizioni transitorie, il principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell’impugnazione. La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da Stato estero non appartenente all’Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento per la conduzione di veicoli nel territorio nazionale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale, ha condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 489 cod. pen., per avere fatto uso di una patente nigeriana contraffatta, irrogando la pena di mesi due e giorni venti di reclusione.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, lamentando tra l’altro l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, l’erronea qualificazione del fatto, il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l’omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata con memoria nel giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114. La sentenza assolutoria era stata pronunciata il 13 novembre 2022 e l’appello del pubblico ministero depositato il 24 marzo 2023, dunque prima dell’entrata in vigore della novella, avvenuta il 25 agosto 2024. Richiamando le Sezioni Unite n. 27614 del 29/03/2007, la Corte ribadisce che il principio tempus regit actum impone di riferirsi al momento di emissione del provvedimento impugnato: il motivo è infondato.

Il secondo e il terzo motivo sono parimenti rigettati. L’appello del pubblico ministero non era aspecifico, avendo correttamente dedotto il contrasto della decisione assolutoria con il diritto vivente. Quanto alla qualificazione del fatto, le Sezioni Unite n. 12064 del 24/11/2022 hanno affermato che la contraffazione non grossolana della patente estera integra il reato anche in assenza delle condizioni di validità per la guida nel territorio nazionale, principio di cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione.

Anche il quarto motivo è respinto. La motivazione sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è sintetica ma non apparente: l’uso della patente contraffatta è stato ritenuto comportamento grave, capace di consentire la guida senza abilitazione e di integrare un grave pericolo per la circolazione stradale.

È invece inammissibile il motivo sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., sindacabile solo per arbitrio o illogicità. Dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza.

Fondato è invece il sesto motivo. La Corte territoriale, pur essendo stata ritualmente investita della richiesta di sospensione condizionale con memoria del 10 settembre 2024, ha omesso di esaminarla. Le Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018 impongono al giudice d’appello di motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio. La sentenza è pertanto annullata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio; nel resto il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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