Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del compendio indiziario (Cass. pen. Sez. VII n. 35535 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione investe il prodotto dell’ingegno e non il materiale probatorio, né singoli frammenti di esso: una volta indicati gli elementi posti a fondamento della decisione, la Corte di cassazione verifica la ragione per cui è stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre, senza poter procedere a una rivalutazione delle prove. In presenza di doppia conforme, le sentenze di merito vanno esaminate congiuntamente ai fini del giudizio di ammissibilità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che non rende più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte di assise d’appello di Palermo confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 29.04.2025, con cui l’imputato era stato condannato, in ordine ai delitti continuati di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di minore di anni dieci, lesioni personali volontarie e invasione di edificio, alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza — in relazione alla collocazione temporale dei fatti, alla loro reiterazione e alle modalità delle condotte — anche alla luce del deficit cognitivo della persona offesa, e con un secondo motivo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La parte civile depositava conclusioni e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, osserva il Collegio, sollecita una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il sindacato va sollecitato sul prodotto dell’ingegno e non sul materiale probatorio, tanto meno su singoli frammenti: indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire su quali basi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre, senza rivalutarle (Sez. 5, n. 34149 dell’11.06.2019; Sez. 5, n. 35816 del 18.06.2018; Sez. 5, n. 44992 del 09.10.2012).

Le sentenze di merito, qualificabili come doppia conforme e perciò valutabili congiuntamente, hanno tratto la responsabilità del ricorrente da una messe indiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza. Nel valutare gli indizi il giudice può avvalersi in chiave ausiliaria di fatti notori e massime di comune esperienza (Sez. 5, n. 602 del 14.11.2013; Sez. VI, n. 27862 del 07.07.2009), e il metodo induttivo impone una lettura dapprima unitaria di ogni elemento e poi una valutazione complessiva del compendio in prospettiva globale (Sez. 2, n. 42482 del 19.09.2013). La valutazione delle prove indiziarie è dunque bifasica: verifica di gravità e precisione di ciascun indizio e, poi, esame unitario della loro concordanza.

Nel caso concreto, le due pronunce di merito hanno ritenuto dimostrata la penale responsabilità dalle dichiarazioni della giovane persona offesa in sede di audizione protetta, da quelle della madre della vittima, dell’operatrice della comunità e delle assistenti sociali, valorizzando il materiale dapprima singolarmente e poi congiuntamente, senza sconfinare nella manifesta illogicità o contraddittorietà.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è parimenti inammissibile. Il diniego delle attenuanti generiche, motivato con l’estrema gravità del fatto e l’assenza di positivi elementi di valutazione, è conforme al costante indirizzo di legittimità (Sez. 4, n. 32872 dell’08.06.2022; Sez. 1, n. 39566 del 16.02.2017). La mancata riduzione della pena è correttamente motivata. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è liquidato alla parte civile, che nella sua memoria non ha apportato alcun utile contributo, non ricorrendo l’ipotesi in cui, nel rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 10022 del 06.02.2025).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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