Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone in liquidazione (Cass. civ., Sez. 5, n. 10829/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi delle società di persone, l’art. 5 del TUIR sancisce il principio di trasparenza, in base al quale i redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tale imputazione opera anche nel caso in cui la società sia posta in liquidazione e a nulla rileva che il reddito accertato derivi da attività illecite poste in essere da uno dei soci-amministratori o da fatture per operazioni inesistenti, essendo il reddito comunque prodotto nell’ambito dell’attività sociale. La disciplina dell’attribuzione per trasparenza non configura una presunzione di distribuzione degli utili, ma un meccanismo di imputazione diretta del reddito prodotto, che elimina lo schermo societario ai fini fiscali. Il socio, anche accomandante, che contesti l’imputazione di un reddito derivante da attività illecita deve agire in sede civile contro la società o gli altri soci per il recupero dell’utile, ma non può sottrarsi all’obbligo dichiarativo nei confronti dell’Erario.
Il Fatto
Il socio accomandante di una società in accomandita semplice, posta in liquidazione, riceveva avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, con i quali l’Agenzia delle Entrate gli imputava pro quota i maggiori redditi accertati in capo alla società, derivanti da fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente impugnava gli atti, eccependo che la società era in liquidazione e che i maggiori redditi derivavano da attività illecite dell’amministratore, da lui non conosciute né condivise. La CTR della Lombardia rigettava l’appello, confermando l’imputazione per trasparenza. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5 TUIR, dell’art. 2279 c.c. e dell’art. 53 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività del controricorso, ritenendo applicabile la sospensione straordinaria dei termini di cui all’art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018. Nel merito, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 22122/2010, n. 3011/2007) e la giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 201/2020), secondo cui l’art. 5 TUIR, nell’imputare i redditi delle società di persone ai soci indipendentemente dalla percezione, non configura una presunzione di distribuzione degli utili, ma un meccanismo di imputazione diretta del reddito prodotto, che elimina lo schermo societario ai fini fiscali. Il socio, anche accomandante, è tenuto a dichiarare il reddito prodotto dalla società in proporzione alla propria quota, a prescindere dalla sua effettiva percezione e dalla sua partecipazione alla gestione.
La Corte ha affermato che la circostanza che la società fosse in liquidazione non incide sull’applicabilità del principio di trasparenza, poiché l’imputazione del reddito al socio prescinde dalla fase della vita della società. Ha inoltre escluso che l’illecito dell’amministratore possa sottrarre il socio dall’imposizione fiscale, richiamando Cass. n. 13575/2007, secondo cui la circostanza che le attività illecite siano state poste in essere solo da alcuni soci è irrilevante ai fini fiscali: il reddito, ancorché derivante da attività delittuosa, è comunque prodotto nell’ambito dell’attività sociale e va imputato a tutti i soci in proporzione alle rispettive quote, ferma restando la possibilità per il socio di agire civilmente contro gli altri soci per il recupero della quota di utile. La Corte ha infine richiamato il principio di “immedesimazione” tra società di persone e soci, secondo cui il socio ha poteri di controllo sull’attività sociale (artt. 2261 e 2320 c.c.) che giustificano la diretta imputazione del reddito, indipendentemente dalla percezione.
Implicazioni Pratiche
- Imputazione automatica del reddito al socio: l’avvocato del socio di una società di persone che riceva un accertamento per maggiori redditi della società non può eccepire la mancata percezione degli utili o la non partecipazione alla gestione per sottrarsi all’imposizione, poiché l’imputazione è automatica e prescinde da tali circostanze; l’unica difesa possibile è contestare la sussistenza o la quantificazione del reddito accertato in capo alla società, dimostrando l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento stesso.
- Attività illecite e responsabilità fiscale del socio: per il difensore del socio accomandante, la circostanza che il maggior reddito accertato derivi da attività illecite (es. fatture per operazioni inesistenti) dell’amministratore non esonera il socio dall’obbligo dichiarativo, poiché il reddito, se prodotto dalla società, è comunque imputato per trasparenza; il socio può eventualmente agire in sede civile contro gli altri soci per il risarcimento del danno o per il recupero di quanto indebitamente imputato, ma non può opporre tale questione all’Amministrazione finanziaria.
- Liquidazione della società e trasparenza: per il difensore che contesti l’imputazione dei redditi in caso di società in liquidazione, deve considerare che il principio di trasparenza si applica anche durante la fase di liquidazione, poiché i redditi prodotti dalla società in tale periodo sono comunque attribuiti ai soci in base alle quote di partecipazione; la mera circostanza che la società sia in liquidazione non è di per sé idonea a escludere l’imputazione per trasparenza, salvo che non sia provato che i redditi non siano stati effettivamente prodotti o che la società non abbia più operato.
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