Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1600 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo non impugnato nei termini e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina la puntuale esecuzione del titolo e nomina, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore di se stesso, ha agito in forza di un titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario, munita di formula esecutiva, notificata all’amministrazione intimata e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Ha chiesto la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare piena esecuzione al titolo e la materiale liquidazione in proprio favore, quale procuratore distrattario nel giudizio di prime cure, di una somma determinata, oltre interessi legali dall’indicata decorrenza e sino all’effettivo soddisfo.

Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva in caso di protrarsi dell’inerzia oltre il termine fissato, con vittoria delle spese di lite. L’amministrazione intimata, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il giudizio è stato dapprima sospeso con ordinanza collegiale, in considerazione della pendenza della procedura di riequilibrio finanziario disciplinata dall’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000 nei confronti dell’ente locale. Con successivo decreto presidenziale è stata poi acquisita la documentazione attestante la chiusura della procedura, con conseguente venir meno della ragione della sospensione.

Il Tribunale ha rilevato che sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo azionato.

Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore dell’ufficio regionale competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, per provvedere su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando a sostegno un precedente del C.G.A.R.S. n. 138/2015 e un’ordinanza del TAR Campania n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; l’istanza di liquidazione va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il commissario deve infine depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, in ragione della soccombenza e della non particolare complessità delle questioni, sono state poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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