Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1046 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e le impone di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine fissato. Qualora sia decorso il termine stabilito nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione non può essere invocato dalla stessa per sottrarsi all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici.
Il titolo giudiziale è stato notificato all’amministrazione, che non ha proposto impugnazione: la sentenza è quindi passata in giudicato. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la ritualità dell’azione: risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Il titolo esecutivo è stato notificato presso la sede dell’amministrazione resistente e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio di più ampio respiro riguarda l’ipotesi di decorso del termine stabilito nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia). In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il Collegio fonda la regola sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il Collegio nomina quindi sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione della somma in bilancio e dell’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Precisamente, l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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