Fattispecie lieve di droga valutabile in concreto per il singolo concorrente (Cass. pen. Sez. 7 n. 14617 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione unitaria e globale di tutti gli indici previsti dalla norma, non essendo la non occasionalità della condotta di per sé ostativa alla qualificazione attenuata. Il medesimo fatto storico può configurare, in presenza di diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1, ovvero comma 4, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui al comma 5 del medesimo d.P.R. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga profili di censura già vagliati e disattesi, postulando una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La motivazione che dia conto puntuale degli elementi fattuali che superano la soglia della minima offensività non è né mancante né apparente.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Cassino, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.667,00 di multa per una serie di cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, unificate dal vincolo della continuazione.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel negare la riqualificazione, considerato che ai coimputati, per le medesime vicende contestate in concorso, era stata riconosciuta la fattispecie più lieve con pronuncia divenuta definitiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile, in quanto riproduceva profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza individuare specifiche criticità nelle argomentazioni fondanti la condanna. Le deduzioni difensive si ponevano come tentativo di trascinare il giudice di legittimità sul terreno del fatto, chiedendo una rivalutazione degli elementi fattuali.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27727 del 2024, secondo cui il medesimo fatto storico può configurare, in presenza di diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1, ovvero comma 4, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui al comma 5 del medesimo d.P.R.
La Corte di appello, con motivazione logica e coerente, aveva escluso la configurabilità dell’ipotesi del fatto di lieve entità, procedendo a una valutazione unitaria e globale di tutti gli indici previsti dalla norma. La sentenza impugnata aveva valorizzato specifici elementi fattuali: la natura seriale dell’attività di spaccio, protrattasi per un significativo arco temporale; i quantitativi ceduti; l’effettuazione delle cessioni a vantaggio di una serie indeterminata di cessionari; l’esistenza di stabili canali di approvvigionamento; il ruolo del ricorrente, divenuto un punto di riferimento per un numero indeterminato di clienti.
A fronte di tali circostanze, il giudice territoriale aveva ritenuto, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, che la condotta esprimesse una potenzialità offensiva e un pericolo di diffusività della sostanza incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve. La motivazione non era pertanto né mancante né apparente, avendo dato conto in modo puntuale delle ragioni per cui gli elementi indicati superavano la soglia della minima offensività.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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