Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 33187 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non sono deducibili le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, restando preclusa alla Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, senza che l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti integri il vizio deducibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 settembre 2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Enna del 7 novembre 2024, con cui tre imputati erano stati condannati, per i reati loro rispettivamente ascritti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a pene detentive e pecuniarie differenziate.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con due distinti atti, deducendo violazione di legge in ordine al riconoscimento della responsabilità penale, violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurazione della stessa, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte chiamata a vagliare l’ammissibilità dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, perché proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il primo argomento muove dalla constatazione che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
I ricorrenti, in realtà, invocano una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. La mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, secondo cui l’apprezzamento dei fatti è riservato al giudice di merito; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, conferma l’immodificata natura del sindacato; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, che esclude le censure volte a una diversa valutazione delle circostanze esaminate.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo un percorso privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi è seguita, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, con richiamo a Corte Cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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