Contributi al trasporto pubblico locale e tetto di spesa regionale (Cass. civ. Sez. I n. 21071 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi regionali al trasporto pubblico locale, la legittimità della riduzione del contributo erogato alle aziende esercenti il servizio va valutata alla luce del tetto di spesa stanziato dalla Regione competente, rapportato al criterio della spesa storica costituita dai costi standard dell’anno di riferimento, comprensivo della decurtazione del 25% già applicata. Il rinvio contenuto nei contratti di gestione del servizio opera verso il limite di spesa regionale, non verso l’importo garantito dallo Stato. La disciplina comunitaria in tema di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non è invocabile nei confronti della Regione quando il rapporto controverso attiene al concorso finanziario regionale verso i Comuni e non ai contratti di servizio stipulati direttamente tra Comuni e gestori.
Il Fatto
Una società esercente il servizio di trasporto pubblico locale agisce nei confronti della Regione e di alcuni Comuni per ottenere il pagamento di un importo a titolo di contributo o corrispettivo d’esercizio, in relazione a contratti stipulati nel 1999 e per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 aprile 2020. I convenuti eccepiscono, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva e passiva e la prescrizione.
Il giudice di primo grado, con ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., ritiene legittima la decurtazione del corrispettivo per le annualità successive al 1998. La Corte d’appello respinge il gravame della società, sul presupposto che la misura del contributo regionale sia parametrata agli stanziamenti di bilancio e al criterio della spesa storica. La società ricorre per cassazione con quattro motivi; resistono i Comuni e la Regione, che propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte richiama la propria precedente pronuncia n. 30218/2023 e dà continuità alle considerazioni ivi svolte in tema di contributi al trasporto pubblico locale, rilevando che assumono rilievo tanto le disposizioni statali, come quelle della legge 151/1981, quanto quelle regionali, tra cui la l.r. n. 42/1982, la l.r. n. 15/1998 e la l.r. n. 30/1998, che hanno disciplinato l’importo dei contributi dovuti.
Secondo il collegio, correttamente i contratti di gestione del servizio compiono rinvio al tetto di spesa previsto per il finanziamento del trasporto pubblico urbano, rapportato al criterio della spesa storica e costituito dai costi standard dell’anno di riferimento, compresa la relativa decurtazione del 25% dei contributi di esercizio fissati dall’ente regionale.
Il terzo motivo, che deduce la violazione della normativa comunitaria sulle compensazioni, è parimenti infondato. La Corte osserva che il rapporto tra Regione e Comune affidante è regolato dall’art. 37 della l.r. n. 30/1998, mentre la disciplina dei contratti di servizio è contenuta negli artt. 24 e ss. della medesima legge regionale. Il richiamato art. 19, comma 5, del d.lgs. 422/1997 concerne i contratti di servizio pubblico stipulati direttamente tra Comuni e gestori, rispetto ai quali la Regione è estranea. Ne consegue che le competenze in materia di contratti di gestione del trasporto pubblico locale, come quelli stipulati dalla società, non sono imputabili alla Regione.
Il quarto motivo, relativo all’omesso esame dell’accordo transattivo tra Regione e aziende esercenti, è dichiarato inammissibile, avendo la Corte d’appello dato conto della transazione e ritenuto, con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la società ne sia estranea.
Il ricorso incidentale condizionato della Regione, concernente la legittimazione passiva, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale, in applicazione del principio dell’assorbimento proprio. Il ricorso principale è dunque respinto e la ricorrente è condannata alle spese di lite, con il contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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