Patteggiamento e pena accessoria illegale: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 36195 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni preclude l’irrogazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, sicché la loro statuizione è illegale perché resa al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore. La deroga che consente l’applicazione facoltativa delle pene accessorie non opera per i reati di bancarotta, non rientranti tra le eccezioni previste. L’annullamento della statuizione relativa alle pene accessorie illegali, non concordate dalle parti, ne determina l’eliminazione senza travolgere l’accordo e l’intera sentenza.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania aveva applicato al ricorrente, su accordo delle parti, la pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, per reati fallimentari unificati in continuazione, oltre alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e all’esercizio di uffici direttivi per tre anni.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., per avere il giudice applicato la sanzione accessoria in contrasto con la previsione normativa riferita alle pene non superiori a due anni. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie, da eliminare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché il tema proposto investe la legalità stessa della pena, prospettata in relazione ai limiti risultanti dall’art. 445, commi 1 e 3, cod. proc. pen. Il ricorso è quindi esaminabile nel merito.
Nel merito il motivo è stato ritenuto fondato. L’applicazione della sanzione accessoria in caso di pena che non superi i due anni di detenzione, soli o congiunti a pena pecuniaria, è illegale, perché irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 10988 del 28/11/2019 e Sez. III n. 21091 del 13/05/2021.
A fronte dell’accordo delle parti avente ad oggetto la pena di due anni sospesa, la sentenza impugnata aveva aggiunto la inabilitazione per tre anni. In tema di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., l’applicazione di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’irrogazione delle pene accessorie obbligatorie. Non ricorre la deroga dell’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., che contempla le pene accessorie facoltative per specifici reati, tra i quali non rientra la bancarotta (Sez. V n. 10988 del 28/11/2019).
Quanto agli effetti, poiché la pena illegale è estranea all’accordo ex art. 444 cod. proc. pen., l’annullamento non travolge il patto e può limitarsi alla disposizione viziata. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’annullamento della statuizione sulle pene accessorie illegali, non concordate, determina l’eliminazione delle sanzioni senza travolgere l’accordo e l’intera sentenza (Sez. V n. 19400 del 24/03/2021; Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019). La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie, che sono state eliminate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice