Fatture per operazioni inesistenti: IVA dovuta e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 20955 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’inesistenza grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto con presunzioni semplici, quali l’assenza di idonea struttura organizzativa. Spetta invece al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non bastando l’esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o i mezzi di pagamento, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. L’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 va interpretato nel senso che l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura: il tributo è considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione resta isolata, senza operare la compensazione tra IVA “a valle” e IVA “a monte”.
Il Fatto
La Guardia di Finanza, con processo verbale di constatazione, effettuava rilievi in materia di IVA per l’anno d’imposta 2014, ritenuta non dichiarata e non versata dal contribuente. L’Ufficio emetteva quindi avviso di accertamento ex art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, recuperando a tassazione un importo di euro 4.950,00.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva invece le doglianze del contribuente, sul rilievo che l’Ufficio non avrebbe dimostrato la consegna, la spedizione o la trasmissione al committente dei servizi, né il pagamento del corrispettivo. L’Agenzia delle entrate proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Il thema decidendum riguarda il riparto dell’onere della prova in materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e la corretta interpretazione delle norme che regolano la rilevanza del dato fatturato.
Secondo il consolidato orientamento richiamato — Cass., Sez. V, 10 aprile 2024, n. 9723 e Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628 — l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici. Il contribuente, per contro, deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo invocare la sola esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché tali elementi sono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
La Corte ribadisce poi che l’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui in caso di fatture per operazioni inesistenti l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato, va letto alla luce della rilevanza penale della condotta: il tributo è “fuori conto” e l’obbligazione resta isolata da quella risultante dalla massa delle operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” e IVA “a monte” (sul punto Cass., Sez. V, 22 aprile 2024, n. 10855 e Cass., Sez. VI-5, 6 luglio 2018, n. 17774). Il diritto alla detrazione resta inoltre subordinato all’inerenza del bene all’attività imprenditoriale.
Nel sistema dell’IVA, il dato formale costituito dall’esistenza della fattura rileva indipendentemente dall’effettuazione delle operazioni economiche che ne integrano il presupposto oggettivo. La natura cartolare del tributo e l’autonoma rilevanza del dato fatturato concorrono dunque alla determinazione del tributo anche in assenza del presupposto oggettivo. Nel caso concreto, la pronuncia impugnata ha violato il riparto dell’onere probatorio: l’Amministrazione aveva adempiuto al proprio onere mediante presunzioni, mentre sarebbe spettato al contribuente fornire la prova contraria. Neppure nella motivazione della sentenza penale di assoluzione vi è traccia dell’affermazione dell’inesistenza di alcuna fattura falsa. Poiché l’IVA esposta in fattura è dovuta indipendentemente dal pagamento, la Corte dispone il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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