Fatture per somministrazione illecita di manodopera e dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. III n. 30370 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti previsti dal previgente d.lgs. n. 276 del 2003, sostituito dal d.lgs. n. 81 del 2015. Le fatture concernenti un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, sono inesistenti ai fini della configurabilità del reato, trattandosi di operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale. Non è quindi necessario che la fattura sia oggettivamente inesistente, essendo sufficiente che la prestazione sia riferibile a un rapporto diverso da quello documentato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, ha dichiarato la penale responsabilità dell’amministratore di una società in accomandita semplice, per il reato di dichiarazione fraudolenta, condannandolo alla pena di un anno di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo l’accusa, al fine di evadere le imposte sui redditi, il ricorrente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi, avvalendosi di cinque fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una ditta individuale in regime di reverse charge, per un imponibile di oltre centomila euro. Il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le fatture, in quanto solo soggettivamente inesistenti e relative a un rapporto in reverse charge, non potevano incidere né sull’IVA né ai fini dell’IRPEF.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il motivo sulla ritenuta sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera, rigettandolo. La sentenza d’appello, ricorda il Collegio, si fonda su una pluralità di indizi precisi e congrui: l’identità del tenutario della contabilità delle due compagini societarie, l’ammissione dell’imputato di essersi avvalso di operai forniti dalla ditta appaltatrice, l’assenza di strutture, materiale e dipendenti di quest’ultima, il pagamento in contanti, nonché lo scomputo delle fatture dal reddito mediante dichiarazione integrativa e il pagamento della sola IRAP.
Quanto al secondo profilo, la Corte condivide il principio secondo cui le fatture relative a un contratto di appalto che scherma una somministrazione irregolare di manodopera sono riferibili a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, integrando così il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, citato in motivazione (Sez. III n. 45114 del 28/10/2022 e Sez. III n. 50314 del 27/09/2023), confermando che il reato è configurabile anche in presenza di una inesistenza solo soggettiva delle prestazioni fatturate. La pronuncia di primo grado, pur assolutoria, aveva del resto escluso l’inesistenza oggettiva delle prestazioni, ammettendo quella soggettiva.
Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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