Sequestro preventivo di oro, terzo di buona fede e restituzione del controvalore (Cass. pen. Sez. III n. 30371 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la tutela del terzo di buona fede che vanti la restituzione di beni alienati dall’amministratore giudiziario non si attiva mediante l’appello cautelare, che ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. rinvia espressamente alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, titolo IV del libro I, per la tutela dei terzi e nei rapporti con la liquidazione giudiziaria: la legittimazione ad agire, il titolo della detenzione, la buona fede e la capienza del patrimonio della depositaria devono essere prospettate all’amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura secondo gli art. 52 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice del riesame non nega l’interesse ad agire in generale, ma l’interesse a chiedere la restituzione del controvalore al di fuori delle regole e delle procedure stabilite dalla legge.
Il Fatto
Una depositante di metalli preziosi, oro sotto forma di “conto tesoro” presso una società, si era vista sequestrare preventivamente i beni nell’ambito di un procedimento a carico della società stessa. Il G.i.p. del Tribunale di Lecce, con decreto del 9 dicembre 2024, aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza di dissequestro dell’oro e di restituzione del controvalore in denaro, richiamando la precedente ordinanza del 24 novembre 2023 che aveva già affrontato i medesimi temi.
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza dell’11 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto dalla terza di buona fede. Questa ha impugnato l’ordinanza in cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la dichiarazione di inammissibilità e sostenendo il proprio interesse concreto e attuale al controvalore, anche in considerazione della capienza del patrimonio immobiliare della società.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione compiuta dal Tribunale di Lecce. Il G.i.p. aveva ritenuto che l’istanza riproponesse questioni già affrontate nel 2023, in assenza di fatti nuovi, e che non ricorresse alcuna distinzione materiale o contabile tra l’oro reperito e quello negoziato nel prodotto “conto tesoro”, trattandosi di bene di investimento stipato senza vincolo di destinazione.
Il dato decisivo è processuale. La ricorrente non ha mai contestato gli effetti preclusivi dell’ordinanza del 2023, né con l’appello cautelare né con il ricorso, con conseguente originaria inammissibilità già dell’appello cautelare, privo dei requisiti formali elaborati dalla giurisprudenza. L’appello cautelare deve individuare i punti della decisione censurata ed enunciare i motivi di fatto e di diritto in termini specifici, o almeno con specificità proporzionale alle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato, come affermato da Sez. 6 n. 1919 del 10/12/2024, Franceschi, Sez. 5 n. 9432 del 12/01/2017, Cimino e, per la cautela reale, Sez. 2 n. 46575 del 11/11/2022, Kremissa Carburanti snc.
Nel merito, la Corte rileva che l’amministratore giudiziario, con autorizzazione del G.i.p., ha alienato l’oro ricavando la somma destinata al FUG. È quindi pacifico, anche per la ricorrente, che non è più possibile la soddisfazione della pretesa in forma specifica. Il punto controverso resta l’individuazione del giudice e della procedura per ottenere la restituzione.
Il ricorso è inammissibile. Le questioni sulla legittimazione, sul titolo della detenzione, sulla buona fede e sulla capienza patrimoniale vanno prospettate all’amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura. La Corte dispone il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre alle spese del procedimento.
Nota della Redazione
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