Favoreggiamento dell’emigrazione illegale: reato di pericolo e clausola di illiceità speciale (Cass. pen. Sez. I n. 30354 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il compimento di atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una persona in altro Stato, previsto dall’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura di reato di pericolo e a consumazione anticipata: è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l’ingresso illecito dello straniero dall’Italia nel territorio di uno Stato confinante del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando la durata dell’ingresso né la destinazione finale del trasferimento. Ai fini della configurabilità è necessario accertare lo Stato estero di destinazione e verificare che, secondo la normativa ivi vigente, l’immigrazione in esso sia illegale, trattandosi di clausola di illiceità speciale. Nel caso in cui lo Stato di destinazione non sia individuabile con certezza e persista un insuperabile dubbio sul carattere illegale dell’emigrazione favorita, il favoreggiatore deve essere assolto. L’eventuale ignoranza o errore sulla normativa straniera va risolta applicando la disciplina dell’errore su legge penale o extra-penale.

Il Fatto

La Corte di Assise di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui, in esito a rito abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari e la Corte di Assise avevano ritenuto la responsabilità di più imputati per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per singoli episodi di favoreggiamento dell’emigrazione illegale verso Francia e Germania.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi. Tra questi, la censura di maggior rilievo riguarda la configurabilità del reato di cui all’art. 12 T.u. imm. anche quando non sia identificato il soggetto beneficiario del viaggio e quando non risulti accertata in modo pieno l’illegalità dell’ingresso nello Stato estero di destinazione.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione affronta la questione relativa alla struttura della fattispecie di favoreggiamento dell’emigrazione illegale. Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la condotta di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 integra un reato di pericolo, per il quale è sufficiente la condotta diretta a procurare l’ingresso illecito, senza che assumano rilievo la durata del soggiorno o la destinazione finale del trasferimento (Sez. 1, n. 28819 del 2014; Sez. 1, n. 1082 del 2008).

La Corte precisa che ai fini della configurabilità occorre accertare lo Stato estero di destinazione e verificare l’illegalità dell’ingresso secondo la normativa ivi vigente (Sez. 1, n. 45963 del 2022). Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 21 del 2009, che ha chiarito come l’illegalità dell’ingresso in altro Stato debba essere verificata alla stregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi, non già della normativa interna.

Tale interpretazione è ritenuta l’unica compatibile con le fonti comunitarie e internazionali in materia, in particolare con la direttiva 2002/90/CE e con il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ratificato con legge 16 marzo 2006, n. 146. La norma individua quali elementi negativi della fattispecie la circostanza che lo straniero non sia cittadino dello Stato di destinazione né abbia titolo di residenza permanente: si tratta di una vera e propria clausola di illiceità speciale.

Ne deriva che, in caso di insuperabile dubbio sull’illegalità dell’emigrazione favorita, il favoreggiatore deve essere assolto. Quanto ai problemi di conoscenza della normativa straniera, la Corte li risolve applicando la disciplina dell’errore, su legge penale o extra-penale a seconda dei casi.

Su queste basi il Collegio verifica la conformità della sentenza impugnata: essa non si è discostata dai principi richiamati, avendo accertato per ogni episodio il Paese di destinazione e desunto l’assenza del titolo legittimante dal contenuto delle conversazioni intercettate o da una pluralità di circostanze convergenti. I ricorsi vengono pertanto rigettati nel merito, con declaratoria di inammissibilità per alcuni e di infondatezza per altri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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