Risarcimento diretto e classe di merito: pari responsabilità e legittimazione dell’agente (Arbitro Assicurativo n. 912 del 05.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le domande risarcitorie proposte dal danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, soggiacciono al medesimo limite di valore di euro 2.500 previsto per l’azione diretta contro l’impresa del responsabile civile, poiché l’impresa gestionaria agisce quale incaricata ex lege per conto dell’impresa del responsabile in forza del sistema dei mandati reciproci. L’agente iscritto alla sezione A del R.U.I. che operi secondo il modello del Managing General Agent, munito di mandato gestorio comprensivo della trattazione stragiudiziale del sinistro, è legittimato passivo rispetto alle domande relative alla valutazione del sinistro e alla classe di merito, ai sensi dell’art. 1903, secondo comma, cod. civ.. La comunicazione inviata all’ufficio sinistri, con contenuto corrispondente al ricorso, integra il reclamo richiesto a pena di inammissibilità, non essendo prescritta l’indicazione dell’ufficio reclami. In mancanza di prova della responsabilità esclusiva o del diverso grado di colpa, non è superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. e la modifica peggiorativa della classe di merito è ingiustificata.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato coinvolto in un sinistro stradale, nel quale il proprio veicolo veniva urtato frontalmente da altro mezzo. L’evento era denunciato all’intermediario e accertato dalla polizia locale, che contestava al ricorrente una violazione del Codice della Strada. La compagnia negava il risarcimento, attribuiva la responsabilità al ricorrente e peggiorava la classe di merito, con aumento del premio.
Il verbale veniva annullato dal Giudice di Pace per carenza probatoria della sanzione, senza accertamento delle responsabilità civili. Il ricorrente domandava quindi la rivalutazione del sinistro, la riassegnazione della classe di merito, la restituzione delle maggiori somme e il risarcimento dei danni al veicolo. L’intermediario eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la mancata proposizione del reclamo, il superamento del limite di valore e, nel merito, la responsabilità esclusiva del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il limite di valore. L’art. 3, comma 4, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 fissa in euro 2.500 la soglia per le controversie relative al diritto al risarcimento del danno da responsabilità civile promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta, e in euro 25.000 negli altri casi. Un’interpretazione letterale escluderebbe le domande rivolte alla propria impresa; il Collegio ritiene invece necessaria un’interpretazione sistematica. Poiché nell’art. 149 CAP l’impresa del danneggiato opera quale incaricata ex lege dell’impresa del responsabile, la pretesa ha identico titolo e merita pari trattamento: si applica la soglia minore. La domanda di risarcimento danni, pari a complessivi euro 22.037,74, è pertanto inammissibile; le restanti domande rientrano nella competenza.
Sul difetto di legittimazione passiva, il Collegio rileva che il convenuto è agente iscritto alla sezione A del R.U.I. operante come Managing General Agent, con ampio mandato gestorio. Egli ha ricevuto incarico per la gestione stragiudiziale del sinistro e, con lettera del 14 marzo 2025, ha valutato dinamica e riparto di responsabilità. L’art. 1903, secondo comma, cod. civ. consente di convenire in giudizio l’agente in nome dell’assicuratore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del mandato. L’eccezione è respinta.
Quanto al reclamo, l’art. 8, comma 1, del Decreto non prescrive l’indirizzo all’ufficio reclami. La mail del 21 novembre 2025, con cui si richiamano le richieste di rivalutazione rigettate e si rinnova l’istanza alla luce della sentenza del Giudice di Pace, integra la dichiarazione di insoddisfazione, come già ritenuto da Decisione AAS n. 382 del 20 maggio 2026.
Nel merito, la modifica peggiorativa della classe presuppone una responsabilità superiore al 50%, ai sensi dell’art. 134, comma 4-ter, CAP e dell’art. 5, comma 4, Regolamento IVASS n. 58/2026. Dalle testimonianze emerge che il ricorrente svoltava a sinistra mentre una colonna di veicoli si era fermata, e che l’altro mezzo sopraggiungeva dalla corsia di destra senza riuscire a frenare. La sentenza del Giudice di Pace non accerta le responsabilità civili. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui anche chi ha la precedenza deve usare la dovuta attenzione agli incroci (Cass. civ. n. 9528/2012; n. 16768/2006; n. 24676/2014) e osserva che la colonna ferma imponeva all’altro conducente di moderare la velocità.
In mancanza di prova del grado di colpa, non è superata la presunzione di pari responsabilità: la modifica della classe è ingiustificata. Il Collegio dispone la rivalutazione del sinistro e la riassegnazione della classe, mentre rigetta la restituzione del maggior premio per difetto di prova documentale del pagamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.