Ferie non godute per infortunio: monetizzazione dovuta al pubblico dipendente (Cons. Stato n. 4382 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall’art. 36, terzo comma, Cost., dall’art. 31, par. 2, CDFUE e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, è irrinunciabile e non può essere sacrificato per ragioni di contenimento della spesa pubblica. Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 non opera quando la mancata fruizione dipende da causa non imputabile alla volontà del lavoratore, come l’infermità o l’infortunio sopravvenuti. È irrilevante che il rapporto di lavoro cessi per dimissioni volontarie, poiché la causa della cessazione non incide sul diritto all’indennità sostitutiva maturata alla data di cessazione. La situazione giuridica azionata ha natura di diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente esperibilità dell’azione di accertamento e condanna.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo in servizio presso un reparto mobile della Polizia di Stato, presentava domanda di collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1° luglio 2017. Poco prima, mentre prestava soccorso alla popolazione colpita dal sisma, riportava un trauma con frattura, poi aggravato da ulteriori patologie e da un intervento chirurgico, che gli impediva di rientrare in servizio fino alla cessazione del rapporto.

Con istanza del 3 luglio 2017 chiedeva la monetizzazione del congedo ordinario non fruito nel biennio 2016-2017, per complessivi 66 giorni. L’Amministrazione rigettava la richiesta richiamando il divieto normativo e ravvisando una cessazione volontaria del rapporto. Il TAR Marche respingeva il ricorso, richiamando un proprio precedente che escludeva la monetizzazione in caso di dimissioni volontarie. Il lavoratore proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare la pretesa come diritto soggettivo di carattere patrimoniale: il soddisfacimento della situazione giuridica non dipende dall’annullamento dell’atto amministrativo, ma dall’accertamento del diritto e dalla condanna al pagamento. L’azione proposta è quindi di accertamento e condanna, non di annullamento.

Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro sovranazionale. L’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, richiamando l’art. 31, par. 2, CDFUE, consente l’indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto senza subordinarla a condizioni ulteriori. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 gennaio 2024, n. 218, ha ritenuto incompatibile con il diritto euro-unitario una normativa nazionale che, per ragioni di contenimento della spesa e di esigenze organizzative, vieti l’indennità anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Il motivo della cessazione è irrilevante.

Il Collegio richiama anche la lettura costituzionalmente orientata offerta dalla Corte cost. n. 95 del 2016, che ha escluso il divieto quando il mancato godimento deriva da causa non imputabile al lavoratore. La monetizzazione è esclusa solo se la mancata fruizione sia riconducibile a una scelta volontaria del dipendente.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la domanda di pensionamento era stata presentata undici giorni prima dell’infortunio imprevedibile. Da quel momento, e fino al collocamento in quiescenza, il lavoratore versava in una condizione di infermità fisica non volontariamente causata, che gli impediva oggettivamente di godere delle ferie residue. Non sussiste alcun onere di chiedere il differimento della data di cessazione.

La sentenza di primo grado è quindi riformata: è accertato il diritto alla monetizzazione del congedo maturato e non goduto nel biennio 2016-2017, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, maggiorate dei soli interessi legali dalla data di collocamento a riposo, con esclusione della rivalutazione monetaria non provata. Le spese del doppio grado sono poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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