Legificazione del regolamento sui contributi alle tv locali e sindacato del giudice (Cons. Stato n. 4388 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, convertito dalla legge n. 108/2018, ha operato un rinvio recettizio all’intero d.P.R. n. 146/2017, elevando al rango primario tutte le norme regolamentari in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive locali. La legificazione è integrale e opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza delimitazione all’annualità 2019. Ne consegue che gli atti ministeriali di approvazione delle graduatorie, che applicano il c.d. scalino preferenziale, sono conformi a norme di rango legislativo e non sono sindacabili dal giudice amministrativo. Il giudicato formatosi sull’illegittimità della norma regolamentare non può estendersi oltre la data della legificazione.

Il Fatto

Il contenzioso riguarda l’assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali per l’annualità 2022, ai sensi del d.P.R. n. 146/2017. Le società emittenti, collocatesi oltre la centesima posizione in graduatoria, avevano impugnato gli atti ministeriali applicativi del c.d. scalino preferenziale, che riserva il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle altre.

Il TAR Lazio aveva accolto i ricorsi, ritenendo che la legificazione introdotta dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 operasse solo per l’annualità 2019 e che il giudicato di annullamento dell’art. 6, comma 2, del regolamento, formatosi con le sentenze della Sezione n. 7878, 7880 e 7881 del 2022, imponesse la rideterminazione dei contributi senza applicazione dello scalino. Il Ministero e una società controinteressata hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto riunito gli appelli per connessione soggettiva e oggettiva. La questione preliminare riguarda la portata della legificazione. Il Collegio la risolve alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla stessa Sezione in ordine all’art. 4-bis e all’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023.

La Corte costituzionale ha qualificato il richiamo al d.P.R. n. 146/2017 come rinvio recettizio, fondato sulla locuzione “da intendersi qui integralmente riportato”. Il rinvio integrale a uno specifico regolamento abbraccia tutte le norme in esso contenute. L’art. 4-bis ha quindi innovato la fonte, elevando la disciplina secondaria al rango primario. La Sezione richiama anche la sentenza n. 7880 del 2022, che aveva ipotizzato una legificazione pro futuro, e la sentenza del TAR Lazio n. 9966 del 2023, che l’aveva ritenuta integrale.

Sul piano temporale, la Corte costituzionale ha preferito l’opzione della legificazione stabile. L’inciso richiamante il regolamento è distante dalla parte che modifica il regime transitorio del 2019. I lavori preparatori confermano la volontà di sbloccare i fondi per le emittenti televisive. La legificazione opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 22.9.2018.

Cadono quindi i due presupposti della sentenza appellata. La legificazione non è limitata all’annualità 2019. Il giudicato di annullamento non può coprire l’illegittimità della norma regolamentare successiva alla legificazione. Il provvedimento di approvazione della graduatoria del 21.12.2022 è conforme a disposizioni di rango primario e non sindacabile dal giudice amministrativo.

La Sezione esamina infine le censure di incostituzionalità, tutte escluse dalla Corte costituzionale: sotto il profilo dell’art. 77 Cost., degli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 Cost., del rapporto con l’art. 6 CEDU e con gli artt. 10 e 14 CEDU. Gli appelli sono accolti e il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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